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Supplenze ATA: il completamento d’orario è un diritto previsto dal regolamento n. 430 del 2000

Antonello – Buongiorno, Sono un Assistente tecnico area AR02,  nominato da graduatoria di Istituto terza fascia, con punteggio convalidato di 11,7,  fino al termine delle attività didattiche. Part time verticale, 18 ore settimanali. nominato ad inizio anno scolastico. 
due mesi dopo, si presenta una supplenza annuale, di 36 h settimanali fino al 31 Agosto 2017 in un’altra scuola sempre nella stessa provincia dove lavoro e dove sono utilmente inserito in graduatoria e sempre della stessa area per cui continuo a lavorare.
parliamo sempre di due posti, sia quello dove sono in servizio al momento e quello che si era reso disponibile, ritornati alle scuole e per cui le convocazioni sono state fatte dai dirigenti di istituto per esaurimento delle graduatorie di prima e seconda fascia.
unica differenza: io sarei su organico di fatto part time, il posto resosi libero dopo è su organico di diritto.
bene,  il preside della scuola procede con le convocazioni da terza fascia per quel posto al 31 agosto ed arrivati a me decide di scavalcarmi ritenendomi incompatibile.
sono passato personalmente da scuola, chiedendo informazioni a riguardo.
dalle segreterie mi è stato riferito che per loro non ero convocabile, essendo in servizio fino al 30 giugno part time, e che accettando io le 18 h di quella nomina annuale, sarei andato a rovinare tale supplenza e  oltretutto non avrebbero potuto nominare un altro tecnico part time fino ad agosto. che non esiste una supplenza annuale part time. perciò hanno ritenuto opportuno continuare le convocazioni, scavalcandomi in graduatoria.
le chiedo:
– l’art 4, de l  Decreto Ministeriale 13 dicembre 2000, n. 430, comma 1 perchè non è stato applicato?
– l ‘art 7, sempre del Decreto ministeriale del 13 dicembre 2000, n 430 comma 4 ?
tutto questo è regolare?

di Giovanni Calandrino – Gentile Antonello, il Decreto Ministeriale 13 dicembre 2000, n. 430 a cui lei ha fatto giustamente riferimento stabilisce che:
Art. 4. “Completamento di orario e cumulabilità di diversi rapporti di lavoro nello stesso anno scolastico”
1. L’aspirante cui viene conferita una supplenza con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario fino al raggiungimento dell’orario ordinario di lavoro previsto per il corrispondente personale di ruolo.
2. Nel predetto limite orario il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato, nel rispetto dei seguenti criteri. Il completamento dell’orario può realizzarsi nel limite massimo di due scuole, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità. Il completamento d’orario può realizzarsi, alle condizioni predette, anche in scuole non statali, con oneri a carico delle scuole medesime.
3. Nello stesso anno scolastico possono essere prestati i servizi di insegnante nei diversi gradi di scuola, di istitutore ovvero in qualità di personale amministrativo, tecnico e ausiliario anche in scuole non statali, purché non svolti in contemporaneità.
In sostanza è un diritto del supplente completare l’orario di servizio fino al raggiungimento dell’orario ordinario, nel limite di due scuole e nell’ambito dello stesso profilo e non tra posti di profili diversi.
Detto ciò, sulla possibilità di spezzare un posto intero per completare l’orario, la invito a leggere l’articolo: Supplenze ATA: è legittimo spezzare un posto intero (36 ore) per il completamento orario? 

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