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Supplenza ATA: la proroga su malattia

Anna – Buonasera ho un contratto in scadenza con contratto a tempo determinato come assistente tecnico in sostituzione di un AT che ha presentato certificato sino a tutto il 18 luglio. Mi è stata comunicata proroga, ma mi hanno riferito al 30 giugno. Mi chiedo: essendo stata nominata per sostituzione sulla base del primo certificato medico, la proroga perché viene fissata dal Preside al 30 giugno e non alla scadenza del certificato? Attendo grazie per la risposta. 
di Giovanni Calandrino – Gentilissima Anna, la definizione del contratto al 30.06 o al 31.08 dipende esclusivamente dalla “natura” del posto che si occupa.
La sua è una supplenza temporanea (su malattia del titolare), in riferimento all’art. 6 del D.M. 430/2000 “I dirigenti scolastici possono conferire supplenze temporanee utilizzando le rispettive graduatorie di circolo e di istituto per la sostituzione del personale temporaneamente assente e per la copertura di posti resisi disponibili per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno”.
Per la sostituzione del personale temporaneamente assente il dirigente scolastico provvede al conferimento della supplenza per il tempo strettamente necessario nei limiti delle disposizioni vigenti alla data di stipulazione del contratto. Pertanto la proroga del contratto sarà possibile solo se, nella sua scuola si verifica l’impossibilità di assicurare lo svolgimento delle ulteriori attività indispensabili. In questi giorni è stata emanata la circolare prot. n. 20117 del 19-04-2018 dove si ribadisce che, le proroghe devono essere richieste dai dirigenti scolastici nei casi di effettiva necessità qualora non sia possibile assicurare l’effettivo svolgimento dei servizi di istituto mediante l’impiego di personale a tempo indeterminato e di personale supplente annuale.

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