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Personale ATA part-time e lavoro straordinario

 buonasera calandrino le scrivo perchè ho recentemente firmato la presa di servizio per un contratto di 21 ore part-time come collaboratore scolastico al 30 giugno

i  2 colleghi mi hanno detto a voce che nel plesso ci sono frequentemente riunioni serali delle maestre ed i due colleghi di ruolo a 36 ore vogliono impormi di fare gli straordinari ed ovviamente lunedì questo ho riferito subito all'ufficio personale che esso avrebbe riferito alla dsga.

la dsga non si è ancora pronunciata in merito alla mia segnalazione a me personalmente risulta che quando c'è più di un bidello a 36 ore di  ruolo dovrebbero prima fare gli straordinari quelli a tempo indeterminato avendo la possibilità di recuperare le eccedenze tra luglio ed agosto  poi a seguire gli annuali a 36 ore qualora non vi siano altri di ruolo nell'organico del plesso

essendo a tempo parziale (21/36) può la dsga imporre lo stesso di fare straordinari?

in attesa di suo riscontro la ringrazio anticipatamente per l'attenzione

simone

 

di Giovanni Calandrino – Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalle attività aggiuntive aventi carattere continuativo, né può fruire di benefici che comunque comportino riduzioni dell'orario di lavoro, salvo quelle previste dalla legge.

Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale è consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie in relazione alle giornate di attività lavorativa. A tali prestazioni si applica la disciplina legale e contrattuale vigente, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, in materia di lavoro straordinario nei rapporti a tempo pieno.

Lo straordinario è SEMPRE retribuito:

L’art. 51 comma 4,conferma quanto segue: In quanto autorizzate, compatibilmente con gli stanziamenti d'istituto, le prestazioni eccedenti l'orario di servizio sono retribuite con le modalità definite in sede di contrattazione integrativa d'istituto.

Inoltre ricordo che se il dipendente, per esigenze di servizio e previa disposizioni impartite, presta attività oltre l’orario ordinario giornaliero può richiedere, in luogo della retribuzione, il recupero di tali ore anche in forma di corrispondenti ore e/o giorni di riposo compensativo compatibilmente con le esigenze organizzative dell’istituzione scolastica.

Il recupero delle ore eccedenti è sempre una scelta individuale e non può essere imposta dal contratto di scuola.

Inoltre svolge lavoro straordinario chi fornisce la propria spontanea volontà in sede di riunione con il DSGA.

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