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Personale ATA: la perdita della titolarità dopo il primo triennio di supplenza su art. 59

Anna Maria – Sono un cs di ruolo, inserita in terza fascia come assistente amministrativo, nell’a.s.14/15 ho preso un aspettativa di sei mesi per un incarico come assistente amm.vo stessa cosa nell’a.s.15/16 mesi 10 e nell’anno in corso per una supplenza sempre come assistente fino al 31/08/2017. la mia domanda è la seguente: devo fare richiesta di trasferimento? grazie
di Giovanni Calandrino – Gentilissima Anna Maria, il comma 1 dell’art. 59 del CCNL comparto scuola afferma che “Il personale ATA può accettare, nell’ambito del comparto scuola, contratti a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede.”
Pertanto dopo tre anni si perde la titolarità e si è costretti a produrre domanda di trasferimento per avere una nuova sede, ma è possibile in ogni caso richiedere la stessa precedente sede se disponibile.
In estrema sintesi:
  • la perdita della titolarità della sede avviene a partire dal 1° settembre dell’anno scolastico coincidente con la quarta accettazione dell’assunzione in qualità di supplente;
  • il personale interessato privato della sede di titolarità è tenuto a presentare domanda di mobilità al fine di ottenere la sede definitiva nell’ambito della provincia di titolarità
  • nel caso in cui non venga presentata domanda gli stessi saranno trasferiti d’ufficio;
dopo il superamento del primo triennio di supplenza coloro che continuano a fruire dell’art. 59 del CCNL risulteranno comunque perdenti posto con conseguente necessità di presentazione della domanda di mobilità o di trasferimento d’ufficio in ciascun anno successivo.

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Personale ATA: le mansioni dell’assistente tecnico AUTISTA

Domenico  – Buonasera,  sono un assistente tecnico meccanico,  che ho la mansione di Autista. Vorrei sapere,  se la mansione di Autista de essere retribuita o no? Grazie.  Attendo Vostre preziose notizie. di Giovanni Calandrino – Gentile Domenico, innanzitutto chiariamo che per svolgere la mansione di Assistente Tecnico AUTISTA occorre essere in possesso dei seguenti titoli (in riferimento al D.M. 640/2017): Titolo di studio che consente l’accesso ad una delle seguenti AREA: ARR1 / ARR2 / ARR3 ; Essere in possesso della Patente D e relativa abilitazione professionale, come da Allegato C “CONDUZIONE E MANUTENZIONE DI AUTOVEICOLI” codice laboratorio I32 . Per l’assistente tecnico autista quindi, la conduzione di mezzi e la sua relativa manutenzione fanno parte del mansionario professionale. Tutto ciò che invece si presta a PRESTAZIONI AGGIUNTIVE e/o INCARICHI SPECIFICI deve essere retribuito dal fondo di istituto .

Graduatorie III FASCIA ATA: la certificazione BLSD non è oggetto di valutazione

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