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Graduatorie III fascia ATA: la valutazione dei Servizi prestati con contratto d’opera e in qualità di LSU e LPU


di Giovanni Calandrino – Tutte le info utili per la valutazione, nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia ATA, dei  Servizi prestati con contratto d’opera e Servizi prestati in qualità di LSU e LPU.

Servizi prestati con contratto d’opera:

I contratti di prestazione d’opera, stipulati da personale cui viene affidato lo svolgimento di attività, sono posti in essere in virtù di “convenzioni e sotto forma di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa” per cui viene meno un rapporto di lavoro caratterizzato come “dipendente” ma soltanto un obbligo tra le parti .

Per quanto innanzi esposto risulta, quindi, chiaro ed evidente che il servizio prestato con contratto d’opera non può essere inteso come “servizio prestato in qualità di personale ATA nelle istituzioni scolastiche statali né altro servizio comunque prestato” e quindi esso non va valutato ai sensi dell’Allegato A – D.M. 640/2017 (Tabella valutazione titoli).

Servizi prestati in qualità di LSU e LPU:

Il servizio deve essere prestato con rapporto d’impiego direttamente con lo Stato o con gli EE.LL. in cui è stato svolto il servizio e deve concernere personale della scuola statale già a carico degli EE.LL. e, eventualmente, oggi a carico dello Stato (legge 124/99).

In tale ultimo caso, deve, inoltre, esservi corrispondenza tra i profili professionali degli EE.LL. e i profili professionali del personale ATA della scuola statale.

Nessuna delle succitate condizioni sussiste nel caso degli addetti ai Lavori Socialmente Utili e dei Lavori di Pubblica Utilità le cui prestazioni non determinano l’instaurazione di un rapporto di lavoro (art. 4, comma 1 del D.Lvo 28.02.2000, n. 81) .

Le prestazioni, pertanto, degli addetti ai Lavori Socialmente Utili e dei Lavori di Pubblica Utilità non costituiscono titolo di valutazione nelle procedure di reclutamento del personale ATA.

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