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Graduatorie III fascia ATA: la corretta valutazione dell’attestato di qualifica professionale legge del 21 dicembre 1978, n. 845

Antonietta – Salve, sono stata contattata per eseguire per la prima volta una supplenza come Assistente Amministrativo in una scuola che trovandosi a controllare il mio punteggio essendo la prima volta che prendevo servizio, sostengono che il titolo di addetto informatico di 300 ore con annesso piano di studi e rilasciato dalla Regione, conseguito ai sensi della legge 845/78 non vale 1,5 punti bensì 1 solo punto perché non è indicato “ai sensi dell’art.14 della legge ….”. È possibile che questa omissione mi penalizzi così tanto? È una giusta dicitura e serve altro per la menzione di questo articolo o deve essere specificamente indicato questo articolo per valere 1,5 punti il mio attestato?  Attendo con ansia  Grazie di Giovanni Calandrino – Gentilissima Antonietta, innanzitutto le ricordo che, ai fini della corretta valutazione, l’attestato di qualifica professionale di cui all’art. 14 della legge n. 845/1978 deve fare diretto riferimento alla trattazione di testi e/o alla gestione dell’amministrazione mediante strumenti di videoscrittura o informatici.
L’art. 14 della legge del 21 dicembre 1978, n. 845 stabilisce che, al termine dei corsi di formazione professionale volti al conseguimento di una qualifica, gli allievi che vi abbiano regolarmente partecipato sono ammessi alle prove finali per l’accertamento dell’idoneità conseguita. Tali prove finali, che devono essere conformi a quanto previsto dall’articolo 18, primo comma, lettera a)- sono svolte di fronte a commissioni esaminatrici, composte nei modi previsti dalle leggi regionali, delle quali dovranno comunque far parte esperti designati dalle amministrazioni periferiche del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
Con il superamento delle prove finali gli allievi conseguono attestati, rilasciati dalle regioni, in base ai quali gli uffici di collocamento assegnano le qualifiche valide ai fini dell’avviamento al lavoro e dell’inquadramento aziendale.
Gli attestati di cui sopra costituiscono titolo per l’ammissione ai pubblici concorsi.

Pertanto se l’attestato di qualifica professionale, in suo possesso, soddisfa i criteri appena enunciati, deve essere valutato 1,5 punti come da Allegato A/1 del D.M. 640/2017, l’importante è il riferimento alla legge del 21 dicembre 1978, n. 845.

Commenti

  1. Sale, io ho lo stesso problema, la scuola capofila dove ho presentato la domanda Ata non mi ha voluto riconoscere l'attestato in quanto il Ministero dell'istruzione ha specificato l'art 14 nelle griglie di valutazione del punteggio. Il mio attestato include il pacchetto Office, 600 ore di studio.
    Il riferimento 21 dicembre 1978, n'845 mi è stato valutato Zero.
    Ringrazio vivamente il Ministero dell'istruzione.

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