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Mobilità d’ufficio personale ATA: valutazione titoli di servizio


Andrea – Salve ho un po’ di confusione in quanto sono stato perdente posto lo scorso anno e ho dovuto fare a luglio domanda di mobilità condizionata soddisfatta con il trasferimento in un altra scuola dello stesso comune Adesso dovrei ripresentare la stessa domanda condizionata per il rientro nella scuola di ex titolarità solo che non riesco a fare il calcolo del punteggio. Mi può elencare quale punteggio devo specificare e mettere essendo la prima volta che presento questa tipo di domanda.
GRAZIE per la sua cortese risposta 
di Giovanni Calandrino – Gentile Andrea, innanzitutto deve attribuire il classico punteggio all’anzianità di servizio di ruolo (Lettera A) e non di ruolo (Lettera B) se in possesso, più eventuale servizio effettivamente prestato a qualsiasi titolo in pubbliche amministrazioni e/o enti locali (Lettera C).

Lettera D: SERVIZIO DI CONTINUITA'

Per ogni anno intero di servizio prestato nel profilo di appartenenza senza soluzione di continuità per almeno un triennio nella scuola di attuale titolarità (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A) e B):
entro il quinquennio Punti 8
oltre il quinquennio Punti 12
Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia.

Nota bene
Il triennio in questione è condizione indispensabile solo per il trasferimento a domanda, mentre ai fini del calcolo del punteggio di perdente posto (ovvero per la formulazione della graduatoria interna di istituto) si prescinde dal computo del triennio.

Lettera E: PER OGNI ANNO INTERO DI SERVIZIO DI RUOLO PRESTATO NEL PROFILO DI APPARTENENZA NELLA SEDE DI ATTUALE TITOLARITÀ SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITÀ IN AGGIUNTA A QUELLO PREVISTO DALLE LETTERE A) E B) E, PER I PERIODI CHE NON SIANO COINCIDENTI, ANCHE ALLA LETTERA D) PUNTI 4

Tale servizio è riconosciuto sia al personale ATA già statale che a quello proveniente dagli Enti Locali.
Ai direttori dei servizi generali ed amministrativi compete la valutazione anche del servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica nella nomina nel profilo di responsabile amministrativo.
Il punteggio in questione va attribuito anche nei casi in cui l'interessato abbia usufruito del riconoscimento della continuità del servizio qualora il medesimo ottenga il rientro nella sede di precedente titolarità in cui sia ubicata la scuola dalla quale sia stato trasferito d'ufficio e tale rientro si realizzi prima della scadenza dell'ottennio.

Lettera F: BONUS 40 PUNTI

A coloro che per un triennio a decorrere dalle operazioni di mobilità per l'a.s. 2000/01 e fino all'a.s. 2007/2008, non abbiano presentato domanda di trasferimento provinciale o di passaggio di profilo provinciale o, pur avendo presentato domanda, l'abbiano revocata nei termini previsti, è riconosciuto per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo a quello previsto dalle lettere A) e B), C) e D)
Il diritto all'attribuzione del punteggio deve essere attestato con apposita dichiarazione personale, nella quale si elencano gli anni in cui non si è presentata la domanda di mobilità volontaria in ambito provinciale, analoga al modello allegato all'O.M. sulla mobilità del personale.

Ai fini della maturazione una tantum del punteggio è utile un triennio compreso nel periodo intercorrente tra le domande di mobilità per l'a.s. 2000/2001 e quelle per l'anno scolastico 2007/2008.

Con le domande di mobilità per l'anno scolastico 2007/2008 si è, infatti, concluso il periodo utile per l'acquisizione del punteggio aggiuntivo a seguito della maturazione del triennio.

Le condizioni previste alla lettera F) titolo I della Tabella, si sono concretizzate se nel periodo indicato è stato prestato servizio nella stessa scuola, per non meno di 4 anni consecutivi: l'anno di arrivo, più i successivi 3 anni in cui non è stata presentata domanda di mobilità volontaria in ambito provinciale. Le condizioni si sono realizzate anche se si è ottenuto, nel periodo appena considerato, un trasferimento in diversa provincia. Tale punteggio viene, inoltre, riconosciuto anche a coloro che, nel suddetto periodo, hanno presentato in ambito provinciale:
domanda condizionata di trasferimento in quanto individuati soprannumerari;
– domanda di rientro nella scuola di precedente titolarità nel quinquennio di fruizione del diritto alla precedenza.
Tale punteggio, una volta acquisito, si perde esclusivamente nel caso in cui si ottenga, a seguito di domanda volontaria in ambito provinciale, il trasferimento, il passaggio o l'assegnazione provvisoria.

Nei riguardi del personale A.T.A. individuato soprannumerario e trasferito d'ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, non fa perdere il riconoscimento del punteggio aggiuntivo l'aver ottenuto nel corso del periodo di fruizione del diritto alla precedenza, il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda o l'assegnazione provvisoria.

Analogamente non perde il riconoscimento del punteggio aggiuntivo il personale trasferito d'ufficio o a domanda condizionata che nel periodo di cui sopra non chiede il rientro nella scuola di precedente titolarità.
In ogni caso la sola presentazione della domanda di mobilità, anche in ambito provinciale, non determina la perdita del punteggio aggiuntivo una volta che lo stesso è stato acquisito.

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