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Visualizzazione dei post da 2019

Personale ATA, “Diritti a scuola” regione Puglia: la valutazione del servizio

di Giovanni Calandrino – L’ultimo protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e la Regione Puglia sottoscritto il 26 gennaio 2018, per “ la realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di apprendimento della popolazione scolastica pugliese, da realizzarsi attraverso azioni di recupero e/o di rafforzamento delle conoscenze e delle competenze per l’anno scolastico 2017-2018 ” è chiarissimo il principio di valutazione del servizio. Nell’accordo si conviene e si stipula che, al personale ATA è riconosciuta la valutazione del servizio , anche ai fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 554 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e negli elenchi provinciali ad esaurimento di cui al decreto del Ministro della Pubblica Istruzione n. 75 del 19 aprile 2001, nonché nelle graduatorie d'istituto. Al personale ATA nominato dalle graduatorie d’ist

Concorso ATA “Appalti di pulizia”: i requisiti d’accesso

di Giovanni Calandrino – Ad oggi non è stato pubblicato nessun decreto ne tantomeno un bando. È pur vero che dal 1° gennaio 2020, non ci saranno più appalti esterni di pulizia nelle scuole e i lavoratori delle ditte saranno assunti in qualità di collaboratori scolastici. La misura è prevista dalla legge di bilancio 2019 e adesso si è in attesa del decreto attuativo che sta già terminando il suo iter. I requisiti d’accesso sono: servizio per almeno 10 anni, anche non continuativi, purché includano il 2018 e il 2019, presso le scuole statali , per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari; assunzione in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi.

Personale Scuola: PERIODI DELL’ANNO SCOLASTICO IN CUI È POSSIBILE FRUIRE DELLE FERIE

di Giovanni Calandrino – Il personale ATA fruisce delle ferie, compatibilmente con le esigenze di servizio, durante tutto l’anno. Inoltre può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto. La fonte normativa è lo stesso CCNL scuola/2007 art. 13 comma 11. Per quanto riguarda i docenti, l’ art. 1 comma 54 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità per il 2013) ha uniformato per tutti i docenti (di ruolo, supplenti brevi o fino al 30/6- 31/8) i periodi di fruizione delle ferie disponendo che il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Per tutti i docenti

Graduatorie III FASCIA ATA: chi si inserisce nelle graduatorie permanenti è cancellato dalla III fascia

Graduatorie III FASCIA ATA: chi si inserisce nelle graduatorie permanenti è cancellato dalla III fascia? La risposta è l’art. 1 comma 6 del D.M. 640/2017, Coloro che conseguono, per il medesimo profilo professionale, l'inserimento nelle graduatorie permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato e/o nella correlata prima fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, sono cancellati dalla corrispondente terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto in cui siano già inseriti . Pertanto aver maturato il titolo di inserimento nelle graduatorie permanenti del personale ATA è motivo di cancellazione nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia, ovviamente per il solo profilo corrispondente.

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Personale ATA: le 18 ore di permesso malattia sono fruibili anche dal personale a tempo determinato

di Giovanni Calandrino – L’art. 33 del CCNL scuola/2018 ha introdotto a tutto il personale ATA specifici permessi per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici. Fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore per anno scolastico. Dunque anche al personale a tempo determinato sono riconosciute 18 ore di permesso per anno scolastico per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici. Si ricorda che in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al riproporzionamento delle ore di permesso. Sono fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore per anno scolastico, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro. Se fruiti in ore: sono incompatibili con l’utilizzo nella medesima giornata delle altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dal presente CCNL, nonché con i riposi
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