di Giovanni
Calandrino – L’art. 33 del CCNL scuola/2018 ha introdotto a tutto il
personale ATA specifici permessi per l’espletamento di visite, terapie,
prestazioni specialistiche od esami diagnostici. Fruibili su base sia
giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore per anno scolastico.
Dunque anche al personale a tempo determinato sono riconosciute
18 ore di permesso per anno scolastico per l’espletamento di visite, terapie,
prestazioni specialistiche od esami diagnostici.
Si ricorda che in caso di rapporto di lavoro a tempo
parziale, si procede al riproporzionamento delle ore di permesso.
Sono fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella
misura massima di 18 ore per anno scolastico, comprensive anche dei tempi di
percorrenza da e per la sede di lavoro.
Se fruiti in ore:
Se fruiti in ore:
- sono
incompatibili con l’utilizzo nella medesima giornata delle altre tipologie
di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dal presente CCNL,
nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative;
- non
sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio
prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni.
Ai fini del computo del periodo di comporto, sei ore di
permesso fruite su base oraria corrispondono convenzionalmente ad una intera
giornata lavorativa.
Se fruiti per l’intera giornata
I permessi orari possono essere fruiti anche cumulativamente
per la durata dell’intera giornata lavorativa, in questo caso:
- l’incidenza
dell’assenza sul monte ore a disposizione del dipendente viene computata
con riferimento all’orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto
osservare nella giornata di assenza.
- il
trattamento economico accessorio del lavoratore è sottoposto alla medesima
decurtazione prevista dalla vigente legislazione per i primi dieci giorni
di ogni periodo di assenza per malattia.
Pertanto se nella giornata di permesso, l’ orario lavorativo
del dipendente è di 7,12 ore, dovranno essere sottratte 7,12 ore dal monte ore
previsto.
Rimane sempre la possibilità di utilizzare altri permessi o
l’assenza per malattia
Rimane ovviamente valido il ricorso al giorno di malattia in
quanto comunque diritto del dipendente anche riconosciuto dal CCNL/2007 che
rimane in vigore nelle parti non disapplicate.
Resta inoltre ferma la possibilità per il dipendente, di
fruire in alternativa ai permessi di cui sopra, anche dei:
- permessi
brevi a recupero (art. 16 CCNL/2007);
- permessi
per motivi familiari e personali;
- riposi
compensativi per le prestazioni di lavoro straordinario.
Oltre le 18 ore, come si fa per le malattie
Rimane valido il ricorso al giorno di malattia in
riferimento al DECRETO LEGGE n. 98 del 2011 capo III art. 16
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