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Visualizzazione dei post da agosto, 2017

Supplenze ATA: da CS a AA su incarico fino all’avente diritto

Santo – Buongiorno, quest'anno ho preso un incarico annuale fino al 31/08 come Assistente Amministrativo dalla Graduatoria di terza fascia, in precedenza avevo accettato l'incarico da Collaboratore Scolastico dalla Graduatoria Provinciale di prima fascia che ho potuto lasciare per passare ad un profilo superiore. Il mio quesito è il seguente: visto "l'imminente" aggiornamento delle Graduatorie d'istituto, qualora accettassi l'incarico da Collaboratore Scolastico dalla Graduatoria Provinciale di Prima Fascia, posso lasciarlo per accettare l'eventuale incarico da Assistente Amministrativo anche se con nomina fino all'avente diritto? Visti i diversi pareri contrastanti ricevuti fino ad ora, Spero di ricevere una sua risposta chiarificatoria in merito. Restando in attesa, porgo cordiali saluti.   di Giovanni Calandrino – Gentile Santo, l’accettazione di una proposta di supplenza annuale o fino al termine dell’attività didattica non preclu

ATA: i contratti co.co.co non sono più rinnovabili, i posti accantonati vanno conferiti al personale in graduatoria

I contratti di CO.CO.CO. non sono più rinnovabili, lo stabilisce l’art. 5 del D. Lgs. 75/2017 (in vigore dal 22/6/2017). Duro colpo per il personale destinatario di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con l’entrata in vigore del D. Lgs. 75/2017, è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro…”. La denuncia arriva direttamente dall’ANQUAP, l’associazione nazionale quadri, in una lettera invita il Ministero a non accantonare più i posti in organico di diritto ATA ai collaboratori CO.CO.CO. Il testo della lettera

Graduatorie III FASCIA ATA, in caso di nomine fino all’avente diritto posso fruire dell’art 59?

Filippo – Buongiorno, sono un collaboratore scolastico di ruolo, da 2 anni faccio supplenze come assistente amministrativo a Milano (ho totalizzato 16 mesi); Ho sentito dire che da settembre chiameranno solo sull’avente diritto per le suddette supplenze, poichè deve uscire l’aggiornamento della 3^ fascia Ata, e fino a quando non usciranno le graduatorie definitive; quindi tutti i coll.scol. di ruolo saranno tagliati fuori potendo accettare solo incarichi su posto vacante!!! Mi confermate questa (brutta) notizia, altrimenti potreste delucidarmi su come funziona esattamente? Cordiali saluti di Giovanni Calandrino – Gentile Filippo, nell’ultimo aggiornamento delle graduatorie di istituto personale A.T.A. 2014/16, il MIUR in una nota emanata l’8 settembre 2014 ha affrontato la questione da lei sollevata, chiarendo che nelle more dell’aggiornamento delle graduatorie di istituto, potranno essere conferite supplenze fino all’avente titolo ai sensi dell’art. 40 della legge 449/97. Le s

Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni ATA: le precedenze, elenco per priorità

Quali sono le precedenze previste dal nuovo contratto sulle utilizzazioni e assegnazioni ATA? Le precedenze sono tutte raggruppate sistematicamente per categoria, nell’art. 18 del CCNI del 21.06.2017, che di seguito vi elenco in ordine di priorità: I. PERSONALE CON GRAVI MOTIVI DI SALUTE a) Personale emodializzato; a1) Personale non vedente; II. PERSONALE TRASFERITO D’UFFICIO NEGLI ULTIMI OTTO ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITÀ b) Personale A.T.A. che, a partire dall’anno scolastico 2009/10 e/o successivi, chieda il rientro nella scuola di precedente titolarità in quanto trasferito quale soprannumerario a domanda condizionata ovvero trasferito d’ufficio (senza aver presentato domanda) nell’anno scolastico cui si riferiscono le operazioni, e che abbia richiesto di essere utilizzato; nel caso di concorrenza prevale l’istanza del personale A.T.A. già appartenente allo stesso profilo professionale o, per gli assistenti tecnici, alla stessa

Assegnazioni provvisorie ATA: quali preferenze esprimere e i posti disponibili

Ricordiamo che la scadenza per la presentazione delle domande di utilizzazione e assegnazioni provvisorie ATA è fissate per il 21 agosto ’17, in questa scheda tratteremo le preferenze da indicare in domanda e i posti disponibili per le assegnazioni. Alla domanda di assegnazione provvisoria devono essere allegati i documenti attestanti i requisiti richiesti nella tabella di valutazione per le assegnazioni provvisorie. Il punteggio previsto per il ricongiungimento ai genitori è attribuito solo nel caso in cui i genitori abbiano un’età superiore a 65 anni (l’età è riferita al 31 dicembre dell’anno in cui si effettua l’assegnazione provvisoria). Si considerano anche i figli che compiono i 6 anni o i 18 anni entro il 31 dicembre dell’anno in cui si effettuano le assegnazioni provvisorie. A tal fine, il personale A.T.A. che aspiri all’assegnazione provvisoria per ricongiungimento ai genitori, al coniuge, convivente e/o ai figli, deve indicare nella domanda il comune di ricongiungimento. IM

Assegnazioni e Utilizzazioni ATA 2017/2018: il modello di domanda e la tabella di valutazione

Il nuovo modello di domanda di utilizzazione e assegnazione provvisoria per il personale amministrativo tecnico e ausiliario della scuola dei ruoli provinciali per l’anno scolastico 2017/2018 è disponibile on-line sul sito del MIUR. In riferimento alla nota ministeriale prot. n. 34572 del 07.08.2017 , si ricorda che la scadenza di presentazione delle domande è fissata al 21 Agosto 2017. Le istanze dovranno essere presentate esclusivamente in modalità cartacea, utilizzando il moduloUN messo a disposizione del MIUR, all’Ufficio territorialmente competente della provincia di titolarità per il tramite del dirigente scolastico dell’istituto di servizio (in altra provincia devono essere presentate direttamente all’Ufficio territorialmente competente della provincia richiesta, l’Ufficio territoriale della provincia di titolarità ne sarà informato per conoscenza e a cura del sistema informativo). La valutazione dei titoli, per le assegnazioni provvisorie, sarà effettuata attraverso la segue

Collaboratori Scolastici nei convitti: le mansioni

Simonetta – Buon giorno vorrei per favore delle informazioni riguardate il mio lavoro in convitto. Mi chiamo simonetta e lavoro con contratto annuale determinato presso un convitto in Umbria. Mi hanno assegnato in cucina noi siamo 6 collaboratori e 4 cuochi divisi in turno 3 cuochi la mattina 4 collaboratori, 2 pomeriggio e 1 cuoco. Dal lunedì al sabato mattina è cosi. Il sabato pomeriggio e la domenica sono 1 cuoco che fa il turno di pomeriggio e tutta la domenica con rispettivo riposo. Invece i collaboratori uno di pomeriggio. La domenica un collaburatore, la mattina e uno pomeriggio. Con i ragazzi che sono 70/80 il sabato pomeriggio e domenica.gli altri giorni a pranzo arriviamo sopra i 200 perché c’è anche il semiconvitto Oltre a svolgere il lavoro di pulizia che altro devo fare? Li ci fanno anche servire ma io non sono abilitata ho solo la 3 media. Loro sono 3 cuochi possono servire loro. E poi a chi spetta la varare e tagliare le verdure? E pulire l affettatrice, il bollitore, i

Utilizzazioni e Assegnazioni provvisorie personale ATA: i requisiti

Diego – Sono un collaboratore scolastico ho preso ruolo dal 1 settembre 2016 mi hanno assegnato una sede d’ufficio. Posso fare assegnazione oppure utilizzazione ? ho la mamma invalida grave la assisto io ho la 104 per lei per poter fare l’assegnazione provvisoria deve risiedere con mè? abita nella stessa casa solo ci sono due numeri civici è questo il dubbio che ho. Grazie di Giovanni Calandrino – Gentile Diego, i requisiti per poter presentare domanda di assegnazione provvisoria sono i seguenti: ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario; ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica; gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da certificazione sanitaria; ricongiungimento ai genitori conviventi se non ricorrono le prime due condizioni. Inoltre il personale ATA destinatario dell’art. 33, comm

Graduatorie III FASCIA ATA: la valutazione del servizio AEC (assistente educativo culturale) alle dipendenze di ente cooperativa

Elisa – Spett.le Orizzonte Scuola, Vi contatto per porvi il seguente quesito: a breve uscirà il bando ATA che consentirà anche ai nuovi di iscriversi in terza fascia per le supplenze. Voglio dunque domandarvi se il servizio come AEC dà punteggio. Ho lavorato per quasi 2 anni, a tempo indeterminato, in una scuola pubblica di Roma, come aec (assistente educativo culturale). È vero che il mio datore era una cooperativa, ma il servizio era offerto e svolto per la scuola e nella scuola. In attesa di un Vs. cortese riscontro, porgo Distinti Saluti, di Giovanni Calandrino – Gentilissima Elisa, per la corretta valutazione del servizio in oggetto, bisogna esaminare la “ natura contrattuale ” del rapporto di lavoro. Le ricordo, infatti, che il servizio da valutare è solo quello prestato alle dirette dipendenze delle Amministrazioni Statali o EE.LL, cioè il servizio che determina un rapporto di lavoro mediante la stipula di contratti sottoscritti ai sensi di specifiche norme contrattuali d

Assegnazioni Provvisorie ATA: il diritto di precedenza nel comune

William – Salve, vorrei avere un informazione. L’utilizzo della 104 nei trasferimenti ATA vale solo per il comune di residenza mentre per l’assegnazione provvisoria vale anche per i comuni confinanti? Grazie di Giovanni Calandrino – Gentile William, il personale ATA, non necessariamente disabile, che necessita, per gravi patologie di particolari cure (es. chemioterapia) a carattere continuativo; ha diritto alla precedenza PER TUTTE LE PREFERENZE espresse in domanda , a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa al comune in cui esista un centro di cura specializzato. Il personale ATA appartenente alle categorie previste dal comma 6 dell’art. 33 della legge 104/92, richiamato dall’art. 601 del D.L.vo n. 297/94, può usufruire di tale precedenza SOLO nell’AMBITO e per la PROVINCIA in cui è ubicato il comune di residenza, a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune di residenza oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso.

Docente di ruolo non può utilizzare l’art. 36 del CCNL per supplenze ATA

Rosa – Salve sono una docente di ruolo la mia domanda è: sono inserita in 3^ fascia assistente amministrativo visto le continue chiamate posso accettare?? Come procede? di Giovanni Calandrino – Gentilissima Rosa, gli artt. 36 e 59 del CCNL comparto Scuola disciplinano la possibilità per il personale docente ed ATA di accettare, sempre nell’ambito del comparto scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno scolastico, mantenendo, senza assegni la titolarità di sede per un periodo complessivo di anni tre. L’accettazione dell’incarico comporta l’applicazione della relativa disciplina prevista dallo stesso CCNL per il personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali. In riferimento all’art. 36 del CCNL (specifico per il personale docente): “1. Ad integrazione di quanto previsto dall’art. 28, il personale docente può accettare, nell’ambito del comparto scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado d

La presa di servizio in caso di congedo obbligatorio e interdizione dal lavoro

Ilenia – buongiorno, io avrei una domanda, faccio parte del personale ata, collaboratrice scolastica precaria, supplenze brevi, nell’ultimo anno ho avuto la fortuna di lavorare da novembre a fine maggio, vorrei sapere in caso di maternità, ovvero se mi chiamano per ottobre/novembre e io in quei mesi sono incinta di 3-4 mesi.. come funziona? MI spiegate cortesemente la prassi visto che nessuno sa rispondere correttamente a come mi dovrei comportare? ci sono pareri e voci discordanti su questa materia… accetto la supplenza dicendo di essere in maternità e firmo solo il contratto o se accetto devo lavorare per un certo numero di giorni e dopo mettermi in maternità tenendo conto il lavoro a contatto con prodotti chimici e lavoro molto pesante? (se le supplenze sono brevi) mi potete spiegare correttamente? grazie mille di Giovanni Calandrino – Gentilissima Ilenia, l’accettazione della supplenza e firma del contratto senza obbligo di prendere servizio riguarda i soli casi di congedo di ma