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Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni ATA: le precedenze, elenco per priorità

Quali sono le precedenze previste dal nuovo contratto sulle utilizzazioni e assegnazioni ATA?
Le precedenze sono tutte raggruppate sistematicamente per categoria, nell’art. 18 del CCNI del 21.06.2017, che di seguito vi elenco in ordine di priorità:
I. PERSONALE CON GRAVI MOTIVI DI SALUTE
a) Personale emodializzato;
a1) Personale non vedente;
II. PERSONALE TRASFERITO D’UFFICIO NEGLI ULTIMI OTTO ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITÀ
b) Personale A.T.A. che, a partire dall’anno scolastico 2009/10 e/o successivi, chieda il rientro nella scuola di precedente titolarità in quanto trasferito quale soprannumerario a domanda condizionata ovvero trasferito d’ufficio (senza aver presentato domanda) nell’anno scolastico cui si riferiscono le operazioni, e che abbia richiesto di essere utilizzato; nel caso di concorrenza prevale l’istanza del personale A.T.A. già appartenente allo stesso profilo professionale o, per gli assistenti tecnici, alla stessa area.
II. PERSONALE CON DISABILITA’ E PERSONALE BISOGNOSO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE
c) Personale A.T.A. con disabilità di cui all’art. 21 della legge n. 104/92, richiamato dall’art. 601 del D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni ascritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella “A” annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;
d) Personale A.T.A., non necessariamente disabile, che necessita, per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia); detto personale ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa al comune in cui esista un centro di cura specializzato;
e) Personale A.T.A. appartenente alle categorie previste dal comma 6 dell’art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall’art. 601 del D.L.vo n. 297/94; detto personale può usufruire di tale precedenza solo nell’ambito e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune di residenza oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso;
III. ASSISTENZA
f) Personale ATA destinatario dell’art. 33, commi 5 e 7 della citata legge n. 104/92 che sia genitore, anche adottante o chi eserciti legale tutela1, di soggetto con disabilità in situazione di gravità. Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità.
g) Personale ATA destinatario dell’art. 33, commi 5 e 7 della citata legge n. 104/92 che sia coniuge/parte dell’unione civile di soggetto con disabilità in situazione di gravità o
h) personale ATA solo figlio/a individuato come referente unico che presta assistenza al genitore; tale condizione di referente unico, deriva dalla circostanza – documentata con autodichiarazione – che il coniuge o eventuali altri figli non sono in grado di effettuare l’assistenza al genitore con disabilità in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive.
i) ai sensi dell’art.42 bis del D.lgs 151/13 lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole. Ai sensi del DPR sono presi in considerazione i figli che compiono i sei anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il movimento. In caso di adozioni e di affidi, i sei anni si intendono dall’ingresso del minore in famiglia.
l) lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole di età superiore a sei anni e inferiore a dodici anni limitatamente alle assegnazioni provvisorie inter provinciali. Sono presi in considerazione i figli che compiono dodici anni tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il movimento. In caso di adozioni e di affidi, i dodici anni si intendono dall’ingresso del minore in famiglia.
m) Personale A.T.A. destinatario dell’art. 33, commi 5 e 7, della citata legge n. 104/92 che sia unico parente o affine entro il secondo grado ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge/parte dell’unione civile della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (nella sola condizione di assenza di parenti o affini di grado inferiore) o unico affidatario di persona disabile in situazione di gravità; tale unicità, deriva dalla circostanza – documentata con autodichiarazione – che eventuali altri parenti o affini non sono in grado di effettuare l’assistenza al soggetto disabile in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive.
In relazione ai punti f , g ,h, m:
– la situazione deve essere documentata secondo le disposizioni di all’ art. 4 dell’O.M. n. 221/2017 241 dell’ 8.04.2014. La condizione di esclusività dell’assistenza al soggetto con disabilità è prevista unicamente nei casi di assistenza al genitore o al parente o affine entro il terzo grado e deve essere documentata con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta a norma delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e successive modifiche e integrazioni; tutte le certificazioni devono essere prodotte entro la data di presentazione della domanda.
– la suddetta autodichiarazione di esclusività non è necessaria qualora il richiedente la precedenza sia il coniuge/parte dell’unione civile o il genitore ovvero l’unico parente o affine che convive con il soggetto con disabilità. Tale precedenza è riconosciuta anche nell’ipotesi in cui la certificazione attestante la gravità della disabilità dichiari il soggetto con disabilità “rivedibile” purché sia certificata l’esigenza di assistenza permanente, continuativa e globale (art. 3, comma 3, legge 104/92) e la durata del riconoscimento travalichi l’inizio dell’anno scolastico per il quale viene disposta l’utilizzazione o l’assegnazione provvisoria.
– La precedenza è riconosciuta a condizione che si indichi l’intero comune (o distretto sub comunale) del domicilio dell’assistito prima di indicare preferenze di altri comuni o distretti sub-comunali. Il domicilio dell’assistito ,qualora sia in comune differente, è considerato al pari della residenza. Parimenti non si ha diritto alla suddetta precedenza qualora si richieda l’assegnazione provvisoria per altro familiare che abbia eletto il domicilio in comune diverso dall’assistito.
IV. PERSONALE DICHIARATO INIDONEO A SVOLGERE LE MANSIONI DEL PROPRIO PROFILO CHE SVOLGE MANSIONI DI ALTRO PROFILO
n) il personale dichiarato inidoneo a svolgere mansioni nel proprio profilo che svolge mansioni di altro profilo e che chiede l’utilizzazione nella scuola di precedente utilizzazione;
VI PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA (limitatamente alla fase delle assegnazioni provvisorie)
o) il coniuge convivente del personale militare, del personale che percepisce indennità di pubblica sicurezza e del personale di cui all’art. 17 della L. n. 266 del 28.7.1999 e dell’art. 2 della L. 86 del 29.3.2001 e successive modifiche e integrazioni. Il beneficiario può usufruire di tale precedenza all’interno e per la provincia in cui è ubicato il comune nel quale è stato trasferito d’ufficio il coniuge o parte dell’unione civile, ovvero abbia eletto domicilio all’atto del collocamento in congedo, a condizione che abbia espresso come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche comprese nel predetto comune.
In mancanza di istituzioni scolastiche richiedibili, va indicata una istituzione scolastica relativa al comune viciniore con posti richiedibili.
VII. PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI (limitatamente alla fase delle assegnazioni provvisorie)
p) Il personale chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali a norma dell’art. 18 della legge 3.8.1999 n. 265 e del D.L.vo 18.8.2000, n. 267 , durante l’esercizio del mandato, ha titolo alla precedenza purché venga espressa come prima preferenza la sede ove espleta il proprio mandato amministrativo. Tale condizione deve sussistere al momento dell’effettuazione delle operazioni, pena il mancato accoglimento della domanda di assegnazione provvisoria.
Tra i beneficiari di questa precedenza sono contemplati anche le Consigliere e i Consiglieri di parità nazionali, regionali e provinciali nominati ai sensi del Capo IV del decreto legislativo 198/2016 e i rappresentanti negli enti territoriali
VIII. PERSONALE CHE RIPRENDE SERVIZIO AL TERMINE DELL’ASPETTATIVA SINDACALE DI CUI AL C.C.N.Q. SOTTOSCRITTO IL 7/8/1998 (limitatamente alla fase delle assegnazioni provvisorie)
q) Il personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale di cui al C.C.N.Q. sottoscritto il 7/8/1998 ha diritto alla precedenza nella fase delle assegnazioni provvisorie interprovinciali per la provincia ove ha svolto attività sindacale e nella quale risulta domiciliato da almeno tre anni.
Il possesso del requisito per beneficiare della predetta precedenza deve essere documentato mediante dichiarazione, sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni.
Il personale beneficiario delle precedenze di cui al presente articolo è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che hanno dato titolo a tali precedenze entro il termine ultimo di presentazione delle domande.

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