Rosa – Salve sono una docente di ruolo la mia domanda è: sono inserita in 3^ fascia assistente amministrativo visto le continue chiamate posso accettare?? Come procede?
di Giovanni Calandrino – Gentilissima Rosa, gli artt. 36 e 59 del CCNL comparto Scuola disciplinano la possibilità per il personale docente ed ATA di accettare, sempre nell’ambito del comparto scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno scolastico, mantenendo, senza assegni la titolarità di sede per un periodo complessivo di anni tre. L’accettazione dell’incarico comporta l’applicazione della relativa disciplina prevista dallo stesso CCNL per il personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali.
In riferimento all’art. 36 del CCNL (specifico per il personale docente):
“1. Ad integrazione di quanto previsto dall’art. 28, il personale docente può accettare, nell’ambito del comparto scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede.
2. L’accettazione dell’incarico comporta l’applicazione della relativa disciplina prevista dal presente CCNL per il personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali.”
Il personale docente può quindi accettare solo rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra classe di concorso. Non si fa nessun riferimento a incarichi a tempo determinato per le qualifiche di personale ATA.
Pertanto l’aspettativa appena enunciata non è utilizzabile per le supplenze ATA.
di Giovanni Calandrino – Gentilissima Rosa, gli artt. 36 e 59 del CCNL comparto Scuola disciplinano la possibilità per il personale docente ed ATA di accettare, sempre nell’ambito del comparto scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno scolastico, mantenendo, senza assegni la titolarità di sede per un periodo complessivo di anni tre. L’accettazione dell’incarico comporta l’applicazione della relativa disciplina prevista dallo stesso CCNL per il personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali.
In riferimento all’art. 36 del CCNL (specifico per il personale docente):
“1. Ad integrazione di quanto previsto dall’art. 28, il personale docente può accettare, nell’ambito del comparto scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede.
2. L’accettazione dell’incarico comporta l’applicazione della relativa disciplina prevista dal presente CCNL per il personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali.”
Il personale docente può quindi accettare solo rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra classe di concorso. Non si fa nessun riferimento a incarichi a tempo determinato per le qualifiche di personale ATA.
Pertanto l’aspettativa appena enunciata non è utilizzabile per le supplenze ATA.
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