William – Salve, vorrei avere un informazione. L’utilizzo della 104 nei trasferimenti ATA vale solo per il comune di residenza mentre per l’assegnazione provvisoria vale anche per i comuni confinanti? Grazie
di Giovanni Calandrino – Gentile William, il personale ATA, non necessariamente disabile, che necessita, per gravi patologie di particolari cure (es. chemioterapia) a carattere continuativo; ha diritto alla precedenza PER TUTTE LE PREFERENZE espresse in domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa al comune in cui esista un centro di cura specializzato.
Il personale ATA appartenente alle categorie previste dal comma 6 dell’art. 33 della legge 104/92, richiamato dall’art. 601 del D.L.vo n. 297/94, può usufruire di tale precedenza SOLO nell’AMBITO e per la PROVINCIA in cui è ubicato il comune di residenza, a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune di residenza oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso.
di Giovanni Calandrino – Gentile William, il personale ATA, non necessariamente disabile, che necessita, per gravi patologie di particolari cure (es. chemioterapia) a carattere continuativo; ha diritto alla precedenza PER TUTTE LE PREFERENZE espresse in domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa al comune in cui esista un centro di cura specializzato.
Il personale ATA appartenente alle categorie previste dal comma 6 dell’art. 33 della legge 104/92, richiamato dall’art. 601 del D.L.vo n. 297/94, può usufruire di tale precedenza SOLO nell’AMBITO e per la PROVINCIA in cui è ubicato il comune di residenza, a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune di residenza oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso.
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