Ilenia – buongiorno, io avrei una domanda, faccio parte del personale ata, collaboratrice scolastica precaria, supplenze brevi, nell’ultimo anno ho avuto la fortuna di lavorare da novembre a fine maggio, vorrei sapere in caso di maternità, ovvero se mi chiamano per ottobre/novembre e io in quei mesi sono incinta di 3-4 mesi.. come funziona? MI spiegate cortesemente la prassi visto che nessuno sa rispondere correttamente a come mi dovrei comportare? ci sono pareri e voci discordanti su questa materia… accetto la supplenza dicendo di essere in maternità e firmo solo il contratto o se accetto devo lavorare per un certo numero di giorni e dopo mettermi in maternità tenendo conto il lavoro a contatto con prodotti chimici e lavoro molto pesante? (se le supplenze sono brevi) mi potete spiegare correttamente? grazie mille
di Giovanni Calandrino – Gentilissima Ilenia, l’accettazione della supplenza e firma del contratto senza obbligo di prendere servizio riguarda i soli casi di congedo di maternità o in interdizione per gravi complicanze della gestazione.
In base agli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 151/2001 è assolutamente vietato adibire le donne al lavoro durante tutto il periodo del congedo obbligatorio e interdizione dal lavoro e quindi, indipendentemente dalle modalità di assunzione, l’instaurazione del rapporto di lavoro deve intendersi realizzata con la semplice accettazione della nomina senza obbligo di assumere servizio.
Pertanto il personale supplente temporaneo che, al momento del conferimento della supplenza (non importa con quale modalità: in sede di convocazione, via Pec, telegramma o fonogramma), si trovi in congedo di maternità o in interdizione per gravi complicanze della gestazione, successivamente all’accettazione della nomina (non importa con quale modalità: tramite delega, via pec, telegramma o fonogramma) vedrà valutato tutto il periodo di astensione dal lavoro sia ai fini giuridici che ai fini economici nei termini della durata del rapporto di lavoro e al trattamento economico intero per tutta la durata del rapporto di lavoro.
Il rapporto di lavoro si perfeziona con la semplice accettazione della nomina, senza obbligo da parte del personale in congedo di maternità o in interdizione di assumere servizio (non dovrà recarsi fisicamente a scuola).
La scuola non ha dunque la possibilità di posticipare l’assunzione e deve, invece, stipulare immediatamente il contratto individuale di lavoro con la lavoratrice madre, applicandole il trattamento giuridico ed economico previsto in caso di congedo di maternità (o interdizione dal lavoro).
Le ricordo che la proposta di interdizione dal lavoro (art.17 comma2 lett.a) D.L.vo 151/01) deve essere documentata dal ginecologo e all’ASL competente (DL 5/12 decreto semplificazioni ) che rilascia ricevuta di presentazione da trasmettere alla scuola.
Infine ti suggerisco la lettura delle nostre guide sulla maternità
di Giovanni Calandrino – Gentilissima Ilenia, l’accettazione della supplenza e firma del contratto senza obbligo di prendere servizio riguarda i soli casi di congedo di maternità o in interdizione per gravi complicanze della gestazione.
In base agli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 151/2001 è assolutamente vietato adibire le donne al lavoro durante tutto il periodo del congedo obbligatorio e interdizione dal lavoro e quindi, indipendentemente dalle modalità di assunzione, l’instaurazione del rapporto di lavoro deve intendersi realizzata con la semplice accettazione della nomina senza obbligo di assumere servizio.
Pertanto il personale supplente temporaneo che, al momento del conferimento della supplenza (non importa con quale modalità: in sede di convocazione, via Pec, telegramma o fonogramma), si trovi in congedo di maternità o in interdizione per gravi complicanze della gestazione, successivamente all’accettazione della nomina (non importa con quale modalità: tramite delega, via pec, telegramma o fonogramma) vedrà valutato tutto il periodo di astensione dal lavoro sia ai fini giuridici che ai fini economici nei termini della durata del rapporto di lavoro e al trattamento economico intero per tutta la durata del rapporto di lavoro.
Il rapporto di lavoro si perfeziona con la semplice accettazione della nomina, senza obbligo da parte del personale in congedo di maternità o in interdizione di assumere servizio (non dovrà recarsi fisicamente a scuola).
La scuola non ha dunque la possibilità di posticipare l’assunzione e deve, invece, stipulare immediatamente il contratto individuale di lavoro con la lavoratrice madre, applicandole il trattamento giuridico ed economico previsto in caso di congedo di maternità (o interdizione dal lavoro).
Le ricordo che la proposta di interdizione dal lavoro (art.17 comma2 lett.a) D.L.vo 151/01) deve essere documentata dal ginecologo e all’ASL competente (DL 5/12 decreto semplificazioni ) che rilascia ricevuta di presentazione da trasmettere alla scuola.
Infine ti suggerisco la lettura delle nostre guide sulla maternità
Commenti
Posta un commento