di Giovanni Calandrino
– Il personale ATA fruisce delle ferie, compatibilmente con le esigenze di
servizio, durante tutto l’anno. Inoltre può frazionare le ferie in più periodi.
La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei
turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni
lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.
La fonte normativa è lo stesso CCNL scuola/2007 art. 13
comma 11.
Per quanto riguarda i docenti, l’art. 1 comma 54 della
legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità per il 2013) ha
uniformato per tutti i docenti (di ruolo, supplenti brevi o fino al 30/6- 31/8)
i periodi di fruizione delle ferie disponendo che il personale docente di
tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle
lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di
quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.
Per tutti i docenti (compresi quelli assunti a tempo
indeterminato) è possibile quindi fruire delle ferie maturate:
- dal
1° settembre alla data fissata dal calendario regionale per l’inizio delle
lezioni;
- Vacanze
natalizie e pasquali;
- L’eventuale
sospensione delle lezioni per l’organizzazione dei seggi elettorali e per
i concorsi;
- Dal
giorno dopo il termine delle lezioni fino al 30 giugno o esclusi
ovviamente i giorni destinati agli scrutini, agli esami o alle attività
funzionali all’insegnamento (es. collegi dei docenti o altri impegni
inseriti nel Piano delle attività deliberato ad inizio anno o
successivamente modificato).
- Dal
1° luglio al 31 agosto per i docenti con contratto annuale (31/8) o per
chi è assunto a tempo indeterminato (N.B. : tali ultimi docenti
possono comunque fruire delle ferie anche nei periodi di cui ai punti
precedenti).
- Durante il normale periodo di svolgimento delle lezioni: 6 gg. ferie che non devono però determinare oneri per l’Amministrazione (N.B. per i soli docenti a tempo indeterminato tali giorni possono essere fruiti, in alternativa, “come” permessi per motivi personali in aggiunta ai 3 già previsti. In questi casi possono determinare anche oneri per l’Amministrazione seguendo le stesse modalità dei primi 3 gg.).
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