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Periodo di Prova ATA: il computo dei giorni in caso di malattia e permessi tra giorni festivi

Nina –Sono un’assistente Amministrativa neoimmessa in ruolo dal 01/09/2018; ai fini del calcolo del superamento del periodo di prova come vanno conteggiate le assenze? 
1^ ES:  ven. 20/10/2017 e da lun. 23/10/2017 al 25/10/2017 sono stata assente per malattia ( lavoro in un istituto comprensivo dal lunedì al venerdì – devo contare 6 giorni di assenza? ).
2^ ES: DAL 15/01/2018 A ven. 16/02/2018 sono stata assente per aspettativa, da lun. 19/02/2018 al 20/02/2018 assente per permesso diritto allo studio ( il sabato e la domenica vanno considerate assenze nel calcolo oppure no?
3^ ES: ven. 30/03/2018 assenza per malattia e mart. 03/04/2018 assenza per malattia ( lu. 02/04/2018 festivo ) sabato, domenica e lunedi’ vanno considerate assenze ai fini del calcolo?
Grazie per l’attenzione.
Saluti. Nina.
di Giovanni Calandrino – Gentilissima Nina, innanzitutto chiariamo che, ai fini del compimento del periodo di prova si tiene conto del servizio effettivamente prestato.
Sono conteggiati ai fini del superamento del periodo di prova:
  • le domeniche ed i giorni festivi;
  • i periodi di chiusura della scuola derivanti da ragioni di pubblica utilità (es. seggio elettorale);
  • i periodi di chiusura della scuola disposti per ragioni sanitarie (es. profilassi);
  • le giornate in cui il dipendente frequenta corsi di formazione e/o aggiornamento indetti dall’amministrazione scolastica
  • il periodo trascorso in mandato parlamentare;
  • le giornate fruite a titolo di riposo compensativo;
  • le giornate di chiusura prefestiva ed i permessi se il dipendente effettua il recupero del servizio non prestato entro il compimento del periodo di prova;
  • il giorno libero per i dipendenti che fruiscono dell’orario di lavoro su cinque giorni, poiché hanno comunque assolto l’obbligo settimanale del servizio con i rientri pomeridiani (o con orario di 7,12).
Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi espressamente previsti da leggi o regolamenti non disapplicati dalla previgente normativa contrattuale, come:
  • i permessi retribuiti;
  • i periodi di aspettativa per motivi di famiglia, di studio e ricerca;
  • i periodi di aspettativa per coniuge all’estero;
  • i periodi di aspettativa e/o i permessi per mandato amministrativo presso gli enti locali;
  • gli esoneri dal servizio per motivi sindacali;
  • i congedi parentali (ex astensione facoltativa per maternità);
  • le ferie;
  • le giornate di festività soppresse previste dalla lettera a) art.1 legge 23.12.1977, n.937, la ricorrenza del Santo Patrono se ricadente in giornata lavorativa in quanto assimilati alle ferie (cfr D.P.R.23-08- 1988, n. 395);
  • eventuali periodi di sospensione cautelare o disciplinare dal servizio.
Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi di assenza previsti dalla legge o dal CCNL. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l’art. 20 (Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio) del CCNL del 29/11/2007.
Pertanto la risposta al suo primo quesito [ven. 20/10/2017 e da lun. 23/10/2017 al 25/10/2017 sono stata assente per malattia ( lavoro in un istituto comprensivo dal lunedì al venerdì – devo contare 6 giorni di assenza? ).] Bisogna contare 6 giorni di assenza, cosi come ribadisce la nota del Tesoro – Ragioneria Generale dello Stato prot. 108127 del 15/6/1999, i giorni festivi interposti senza soluzione di continuità tra due periodi di malattia giustificati da due separati certificati che non lo contemplino sono comunque da considerare assenza per malattia e si cumulino con i periodi inclusi nei certificati stessi.
E ancora la nota del Tesoro – Ragioneria Generale dello Stato con nota n. 101446 del 17/07/1997, in merito al quesito posto dall’allora MPI circa il modo in cui andasse considerato il dipendente che, in caso di assenza per malattia, dopo aver presentato una certificazione medica attestante una prognosi pari alla durata della settimana lavorativa, escludendo pertanto il sabato e la domenica, rimanesse ancora assente per malattia anche per tutta la successiva settimana lavorativa, ha precisato che i giorni di sabato e domenica sono da ricomprendere e computare senza soluzione di continuità in un unico periodo di assenza per malattia.
Secondo quesito: DAL 15/01/2018 A ven. 16/02/2018 sono stata assente per aspettativa, da lun. 19/02/2018 al 20/02/2018 assente per permesso diritto allo studio ( il sabato e la domenica vanno considerate assenze nel calcolo oppure no? 
La risposta è no, la nota del Tesoro – Ragioneria Generale dello Stato prot. 108127 del 15/6/1999, afferma che se l’assenza è continuativa ma si riferisce a 2 istituti giuridici diversi (es. malattia e poi permesso o viceversa), l’uno fino al sabato e l’altro dal lunedì, quindi con la domenica di mezzo ma senza quindi l’effettiva presa di servizio, la domenica non è da comprendere nel periodo di assenza.
L’ultimo suo quesito: ES: ven. 30/03/2018 assenza per malattia e mart. 03/04/2018 assenza per malattia ( lu. 02/04/2018 festivo ) sabato, domenica e lunedi’ vanno considerate assenze ai fini del calcolo?
La risposta è positiva per le stesse motivazioni enunciate al primo quesito.

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