Supplente con art. 59, in caso di mancata convalida titoli rientra nel profilo di ruolo
il quesito:
sono un assistente amministrativo di ruolo che con l'aspettativa ex art. 59 è andato ad insegnare lo scorso a.s. 19-20. Purtroppo a seguito accertamento titoli dopo 6 mesi il mio contratto da docente è stato risolto in quanto la mia laurea non era idonea all'insegnamento. Ho chiesto il reintegro alla mia scuola di titolarità, ma mi è stato negato in quanto sul mio posto era stato assunto un supplente che non poteva essere licenziato e non potevo rientrare anch'io altrimenti la scuola sarebbe incorsa in danno erariale e sono stato posto unilateralmente da loro in aspettativa senza assegni fino al 30 giugno. Io non ho firmato nessuna aspettativa tranne quella richiesta con ex art. 59. La scuola poteva realmente lasciarmi a casa senza stipendio? Sono ancora in tempo a fare ricorso?
Grazie per la risposta, in quanto nonostante i miei dubbi nessuno è stato in grado di darmi risposte certe e normative da utilizzare per l'eventuale ricorso neanche il mio sindacato che peraltro mi ha detto la stessa cosa della scuola.
Grazie mille.
il personale ATA che accetta, nell’ambito del comparto scuola, contratti annuali ai sensi dell’art. 59 è di fatto collocato in “aspettativa” dal proprio ruolo di appartenenza. Aspettativa che sussiste e soprattutto risulta vincolata alla durata del contratto a tempo determinato, dunque se viene a mancare il principio di diritto alla richiesta d’aspettativa il dipendente deve rientrare necessariamente allo stato giuridico di appartenenza. In questo caso è ricollocato al profilo di collaboratore scolastico contestualmente alla risoluzione contrattuale nel profilo di docente.
COSA ACCADE AL COLLABORATORE SCOLASTICO GIÀ NOMINATO?
in questo caso lei rientra nel ruolo di precedente titolarità ovvero di collaboratore scolastico e la scuola deve mantenere in servizio anche il CS che aveva nominato per la sua sostituzione.
Il contratto non si può risolvere
L’articolo 18, comma 2 lettera c), del CCNL del 04/08/1995, disponeva quanto segue:
2. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma
scritta, sono, comunque, indicati:
c) data di cessazione del rapporto di lavoro per il personale a tempo determinato, salvo risoluzione automatica del rapporto, senza preavviso, in caso di rientro anticipato del titolare;
Nel contratto del 1995 dunque era prevista la risoluzione del contratto del supplente in caso di rientro anticipato del titolare.
Tale disposizione non è stata più ripresa dai contratti successivi e, come chiarito anche dall’Aran, la stessa non va più applicata.
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