Passa ai contenuti principali

Supplente ATA con art. 59: se il punteggio sarà sbagliato rientrerà nel profilo di provenienza

Supplente con art. 59, in caso di mancata convalida titoli rientra nel profilo di ruolo

il quesito:

sono un assistente amministrativo di ruolo che con l'aspettativa ex art. 59 è andato ad insegnare lo scorso a.s. 19-20. Purtroppo a seguito accertamento titoli dopo 6 mesi il mio contratto da docente è stato risolto in quanto la mia laurea non era idonea all'insegnamento. Ho chiesto il reintegro alla mia scuola di titolarità, ma mi è stato negato in quanto sul mio posto era stato assunto un supplente che non poteva essere licenziato e non potevo rientrare anch'io altrimenti la scuola sarebbe incorsa in danno erariale e sono stato posto unilateralmente da loro in aspettativa senza assegni fino al 30 giugno. Io non ho firmato nessuna aspettativa tranne quella richiesta con ex art. 59.  La scuola poteva realmente lasciarmi a casa senza stipendio? Sono ancora in tempo a fare ricorso?

Grazie per la risposta, in quanto nonostante i miei dubbi nessuno è stato in grado di darmi risposte certe e normative da utilizzare per l'eventuale ricorso neanche il mio sindacato che peraltro mi ha detto la stessa cosa della scuola.

Grazie mille.

il personale ATA che accetta, nell’ambito del comparto scuola, contratti annuali ai sensi dell’art. 59 è di fatto collocato in “aspettativa” dal proprio ruolo di appartenenza. Aspettativa che sussiste e soprattutto risulta vincolata alla durata del contratto a tempo determinato, dunque se viene a mancare il principio di diritto alla richiesta d’aspettativa il dipendente deve rientrare necessariamente allo stato giuridico di appartenenza. In questo caso è ricollocato al profilo di collaboratore scolastico contestualmente alla risoluzione contrattuale nel profilo di docente.

COSA ACCADE AL COLLABORATORE SCOLASTICO GIÀ NOMINATO?

in questo caso lei rientra nel ruolo di precedente titolarità ovvero di collaboratore scolastico e la scuola deve mantenere in servizio anche il CS che aveva nominato per la sua sostituzione.

Il contratto non si può risolvere

L’articolo 18, comma 2 lettera c), del CCNL del 04/08/1995, disponeva quanto segue:

2. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma
scritta, sono, comunque, indicati:

c) data di cessazione del rapporto di lavoro per il personale a tempo determinato, salvo risoluzione automatica del rapporto, senza preavviso, in caso di rientro anticipato del titolare;

Nel contratto del 1995 dunque era prevista la risoluzione del contratto del supplente in caso di rientro anticipato del titolare.

Tale disposizione non è stata più ripresa dai contratti successivi e, come chiarito anche dall’Aran, la stessa non va più applicata.

Commenti

Post popolari in questo blog

Graduatorie III FASCIA ATA: la certificazione BLSD non è oggetto di valutazione

Marica – Salve sono Marica vorrei sapere se il corso Blsd (corso base di rianimazione e defibrillatore) aumenta il punteggio per collaboratrice scolastica. Grazie di Giovanni Calandrino – Gentilissima Marica, purtroppo il corso di BLSD (BASIC LIFE SUPPORT – DEFIBRILLATION) non può essere valutato nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia ATA, in nessuno dei profili professionali, in riferimento al D.M. 716/14. OrizzonteScuola

Personale ATA: le mansioni dell’assistente tecnico AUTISTA

Domenico  – Buonasera,  sono un assistente tecnico meccanico,  che ho la mansione di Autista. Vorrei sapere,  se la mansione di Autista de essere retribuita o no? Grazie.  Attendo Vostre preziose notizie. di Giovanni Calandrino – Gentile Domenico, innanzitutto chiariamo che per svolgere la mansione di Assistente Tecnico AUTISTA occorre essere in possesso dei seguenti titoli (in riferimento al D.M. 640/2017): Titolo di studio che consente l’accesso ad una delle seguenti AREA: ARR1 / ARR2 / ARR3 ; Essere in possesso della Patente D e relativa abilitazione professionale, come da Allegato C “CONDUZIONE E MANUTENZIONE DI AUTOVEICOLI” codice laboratorio I32 . Per l’assistente tecnico autista quindi, la conduzione di mezzi e la sua relativa manutenzione fanno parte del mansionario professionale. Tutto ciò che invece si presta a PRESTAZIONI AGGIUNTIVE e/o INCARICHI SPECIFICI deve essere retribuito dal fondo di istituto .

Graduatorie III fascia ATA: la valutazione del servizio part-time

Anna – Buongiorno sono un ATA assunto con contratto a tempo determinato durata dal 30/01/2018 al 20/02/2018 part-time 18 ore. Ai fini del calcolo del punteggio come bisogna procedere. A quanto avrei diritto? Il punteggio si dimezza in caso di part time? Grazie per il contributo Buona giornata di Giovanni Calandrino – Gentilissima Anna, il servizio prestato in regime di part-time, ai fini di valutazione è equiparato al servizio prestato ad orario intero. Si sottolinea che nel termine “part-time” si intendono tutti i servizi prestati con tale tipologia sia verticali che orizzontali, indipendentemente dal numero delle ore di servizio prestato. Cosi come ribadisce la nota 5 alla tabella di valutazione annessa al D.M. 640/2017: “Il punteggio per il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale con lo Stato o gli Enti Locali, per tutti i titoli di servizio valutabili ai sensi delle presenti Tabelle di Valutazione, è assegnato per intero, secondo i valori espressi nella c...