Graduatorie III fascia ATA: il CSPI suggerisce di effettuare i controlli entro la durata massima del contratto… NON È UNA SOLUZIONE!
Mi scusi se mi
permetto di contattarla, ho pensato di rivolgermi a lei in quanto esperto del
mondo della scuola per avere se possibile un'informazione. Le spiego brevemente
il mio quesito: ho lavorato per 2 mesi come cs presso una scuola veneta con un
contratto covid terminato a dicembre. Nonostante abbia chiesto più volte alla
segreteria il rilascio del decreto di convalida non sono ad oggi riuscita ad
ottenerlo pur avendo inviato copia di alcuni attestati richiesti. Mi chiedo c'è
un termine entro il quale la scuola mi dovrebbe notificare la convalida? Tra
l'altro ho ricevuto diverse convocazioni in cui viene espressamente richiesto
il decreto all'atto della delega. Senza considerare l' approssimarsi del
rinnovo delle graduatorie. Come mi devo comportare?
La ringrazio per il tempo che mi vorrà dedicare e mi scusi ancora se mi sono
permessa di scriverLe ma dato il periodo non sono riuscita a contattare nessun
sindacato nemmeno per prendere un appuntamento.
Distinti Saluti
Vincenza Polizzano
Mi sono occupato più volte della questione, in realtà i
vecchi D.M. esplicitamente affermano che la convalida va effettuata
“tempestivamente” all’atto del primo rapporto di lavoro, di fatto non
quantificando una tempistica.
Il termine “tempestivamente” non fornisce una scadenza
temporale definita, ma in casi di procedimenti amministrativi tra la Pubblica
Amministrazione ed il cittadino, la legge che norma la tempistica e quindi la
durata di questi procedimenti è la legge 69/2009.
Pertanto a parere dello scrivente, i suddetti controlli
andrebbero effettuati entro i canonici 30 giorni dalla data di assunzione in
servizio.
Il CSPI ha chiarito, invece che, è necessario definire una
scadenza più circostanziata entro cui sia necessario rivedere i titoli
dichiarati, in quanto la procedura dei controlli da parte delle scuole avviene
in tempi troppo lunghi rispetto all’assunzione in servizio (spesso anche dopo 1
o 2 anni) creando contenziosi in caso di revisione del punteggio riscontrato
erroneo.
Il CSPI propone la
seguente integrazione (al comma 11 art. 6 della Bozza del nuovo D.M.): dopo la
parola “tempestivamente” aggiungere “e
comunque entro il termine del contratto”.
Dunque per il CSPI la soluzione sta nell’effettuare i
controlli entro la data di chiusura del contratto… per il sottoscritto non è
una soluzione perché per i contratti annuali tale disposizione è inaccettabile.
Pensiamo a un candidato, senza titolo d’accesso, assunto da settembre al 30
giugno e la convalida gli viene effettuata il 29 giugno, non solo non ha
diritto al punteggio ma ha tolto la possibilità ad un avente diritto di
lavorare… e nel frattempo ha guadagnato un bel po’ di soldini…)
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