Ho lavorato dal 2001 al 2015 come responsabile amm.vo in un centro di formazione accreditato dalla Regione Abruzzo, ci siamo occupati da sempre della formazione professionale dei ragazzi che terminano la terza media e poi intraprendono un percorso triennale di formazione professionale, fino ad arrivare con i vari accordi all’assolvimento del diritto- dovere d’istruzione e formazione. Trovo molta difficoltà nel capire quale punteggio mi verrebbe riconosciuto alla presentazione della domanda inserimento graduatorie ATA. Qualcuno mi indica il punteggio dello 0.60 l’anno, qualcuno mi indica che a partire dal 2008/09 come per i docenti il punteggio viene ridotto della metà (6 punti/2= 3 punti):
“Il servizio svolto presso i centri di formazione professionale è valutabile limitatamente ai corsi accreditati dalle Regioni per garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, a partire dall’anno scolastico 2008/09.”
E’ possibile avere chiarezza in merito e/o eventualmente inserire nei criteri di valutazione anche una specifica per gli ATA (come c’è già per i dicenti) circa i CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ?
Vi ringrazio ma ognuno interpreta a modo suo e non lo trovo corretto.
Cordiali saluti
di Giovanni Calandrino – Gentilissimo, nel D.M. 716/2014 inerente alla valutazione titoli delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia ATA, non si fa diretto riferimento alla valutazione del “servizio svolto presso i centri di formazione professionale” come, invece, avviene per le graduatorie di II e III fascia delle graduatorie di istituto docenti. Detto ciò le ricordo che, il servizio da valutare è solo quello prestato alle dirette dipendenze delle Amministrazioni Statali o EE.LL, cioè il servizio che determina un rapporto di lavoro mediante la stipula di contratti sottoscritti ai sensi di specifiche norme contrattuali del CCNL dei richiamati comparti.
Appurate le condizioni sopra menzionate, potrà essere valutato 0,60 punti per ogni anno ovvero per ogni mese o frazione superiore ai 15 gg. punti 0,05 (fino a un massimo di 0,60 per ciascun A.S.).
OrizzonteScuola
“Il servizio svolto presso i centri di formazione professionale è valutabile limitatamente ai corsi accreditati dalle Regioni per garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, a partire dall’anno scolastico 2008/09.”
E’ possibile avere chiarezza in merito e/o eventualmente inserire nei criteri di valutazione anche una specifica per gli ATA (come c’è già per i dicenti) circa i CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ?
Vi ringrazio ma ognuno interpreta a modo suo e non lo trovo corretto.
Cordiali saluti
di Giovanni Calandrino – Gentilissimo, nel D.M. 716/2014 inerente alla valutazione titoli delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia ATA, non si fa diretto riferimento alla valutazione del “servizio svolto presso i centri di formazione professionale” come, invece, avviene per le graduatorie di II e III fascia delle graduatorie di istituto docenti. Detto ciò le ricordo che, il servizio da valutare è solo quello prestato alle dirette dipendenze delle Amministrazioni Statali o EE.LL, cioè il servizio che determina un rapporto di lavoro mediante la stipula di contratti sottoscritti ai sensi di specifiche norme contrattuali del CCNL dei richiamati comparti.
Appurate le condizioni sopra menzionate, potrà essere valutato 0,60 punti per ogni anno ovvero per ogni mese o frazione superiore ai 15 gg. punti 0,05 (fino a un massimo di 0,60 per ciascun A.S.).
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