Le vorrei porre questo quesito: un personale ata dovendo fare domanda di mobilita’ da milano per provincia di roma, avendo come requisito personale invalidita’ 67% e legge 104 art. 3 comma1 e siccome la mobilita’ prosegue prima quella sul comune, poi quella sulla provincia ed infine quella interprovinciale.
lui che possibilita’ ha di arrivare a lavorare sul comune, mi spiego meglio i sui requisiti devono essere valutati solo in fase interprovinciale dopo che sono avvenuti cioe’ quelli comunali e quelli provinciali,
grazie della disponibilita’
di Giovanni Calandrino – Gentilissima, l’art. 37 dell’ipotesi CCNI mobilità A.S. 2017/18 stabilisce che, i movimenti dei trasferimenti e dei passaggi si attuano in tre distinte fasi:
– I fase COMUNALE (trasferimenti all’interno del comune di titolarità);
– II fase PROVINCIALE (trasferimenti del personale richiedente l’assegnazione a comuni diversi da quello di titolarità ed appartenenti alla propria provincia);
– III fase INTERPROVINCIALE e mobilità PROFESSIONALE (trasferimenti a provincie diverse da quella di titolarità e passaggi di profilo).
Pertanto la sua domanda di trasferimento (da Milano a Roma) rientra nella III fase.
Il sistema delle precedenze, invece, è riportato nell’art. 40 del suddetto CCNI. Con la certificazione in suo possesso (art. 3 comma 1 legge 104/92 e il 67% di invalidità) rientra nella precedenza:
1) disabili di cui all’art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall’art. 601 del D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minoranze iscritte alla categorie prima, seconda e terza della tabella “A” annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.
Quesito: lui che possibilità’ ha di arrivare a lavorare sul comune?
Giovanni Calandrino – Sulle possibilità che la sua domanda di trasferimento venga soddisfatta non posso rispondere (dipende da diversi fattori), l’ordine delle operazioni derivante dall’applicazione del sistema delle precedenze alle predette fasi è riportato nell’ALLEGATO F del summenzionato CCNI.
lui che possibilita’ ha di arrivare a lavorare sul comune, mi spiego meglio i sui requisiti devono essere valutati solo in fase interprovinciale dopo che sono avvenuti cioe’ quelli comunali e quelli provinciali,
grazie della disponibilita’
di Giovanni Calandrino – Gentilissima, l’art. 37 dell’ipotesi CCNI mobilità A.S. 2017/18 stabilisce che, i movimenti dei trasferimenti e dei passaggi si attuano in tre distinte fasi:
– I fase COMUNALE (trasferimenti all’interno del comune di titolarità);
– II fase PROVINCIALE (trasferimenti del personale richiedente l’assegnazione a comuni diversi da quello di titolarità ed appartenenti alla propria provincia);
– III fase INTERPROVINCIALE e mobilità PROFESSIONALE (trasferimenti a provincie diverse da quella di titolarità e passaggi di profilo).
Pertanto la sua domanda di trasferimento (da Milano a Roma) rientra nella III fase.
Il sistema delle precedenze, invece, è riportato nell’art. 40 del suddetto CCNI. Con la certificazione in suo possesso (art. 3 comma 1 legge 104/92 e il 67% di invalidità) rientra nella precedenza:
1) disabili di cui all’art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall’art. 601 del D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minoranze iscritte alla categorie prima, seconda e terza della tabella “A” annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.
Quesito: lui che possibilità’ ha di arrivare a lavorare sul comune?
Giovanni Calandrino – Sulle possibilità che la sua domanda di trasferimento venga soddisfatta non posso rispondere (dipende da diversi fattori), l’ordine delle operazioni derivante dall’applicazione del sistema delle precedenze alle predette fasi è riportato nell’ALLEGATO F del summenzionato CCNI.
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