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Graduatorie III FASCIA ATA: cosa si intende per “tempestività dei controlli”? ed eventuale ricorso

Marco – Gent.ma Lalla, come mi è capitato spesso di leggere dai post degli altri utenti, accade molto di frequente che le scuole in cui si è in servizio come supplenti temporanei ritardi nella verifica del punteggio attribuito nelle graduatorie di terza fascia ATA (spesso dopo la seconda o terza supplenza), con conseguente riduzione del punteggio e nullità del servizio prestato.Volevo chiedervi se esiste una normativa (oltre al sempre citato art. 7 comma 5 dm 717/2024) in cui venga esplicitato chiaramente cosa si intende per tempestività dei controlli dei punteggi da parte della prima scuola in cui si presta servizio, e quali sono le reali possibilità di vincere un eventuale ricorso e vedersi riconosciuto il servizio prestato.
Potrà sembrare una domanda eccessiva, ma mi è capitato spesso di sentire segreterie affermare di far passare ANNI prima di effettuare le dovute verifiche… Sperando in una risposta, vi saluto cordialmente e vi ringrazio per la vostra professionalità.

di Giovanni Calandrino – Gentile Marco, il comma 5 dell’art. 7 del D.M. 717/2014 enuncia con chiarezza che “All’atto del primo rapporto di lavoro stipulato in applicazione del presente decreto, i predetti controlli sono tempestivamente effettuati dal dirigente scolastico che conferisce la supplenza temporanea …”. Il comma 7, dello stesso articolo ribadisce che, “… l’ eventuale servizio prestato dall’ aspirante sulla base di erroneo punteggio, [omissis] sarà dichiarato, con apposito provvedimento emesso dal Dirigente scolastico già individuato al precedente comma 5, come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che allo stesso non deve essere attribuito alcun punteggio”.
Il termine “tempestivamente” non fornisce una scadenza temporale definita, ma in casi di procedimenti amministrativi tra la Pubblica Amministrazione ed il cittadino, la legge che norma la tempistica e quindi la durata di questi procedimenti è la legge 69/2009.
Pertanto a parere dello scrivente, i suddetti controlli andrebbero effettuati entro i canonici 30 giorni dalla data di assunzione in servizio.
Ad oggi non sono presenti casi di ricorso sulla mancata tempestività dei controlli, cosi come invece richiama l’art. 7 D.M. 717/14, eppur vero che la noncuranza dell’istituzione scolastica sull’applicazione del succitato art. è evidente e spesso svantaggiosa per il personale supplente (da come si evince dal suo quesito). Pertanto a parere di chi scrive la questione potrebbe essere oggetto di ricorso.

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