Il ricovero ospedaliero o la malattia superiore ai 3 giorni del figlio, interrompono le ferie in godimento
Emilia – Buongiorno! Sono personale ATA a tempo determinato con contratto al 30 giugno. Avevo chiesto tre giorni di ferie ma il giorno prima il mio bambino è caduto ammalato.
Quindi ho avvisato chiedendo anche la conversione da ferie a congedo per malattia bimbo essendo la malattia superiore ai tre giorni.
Mi è stato negato dicendo che il contratto collettivo parla di malattia e basta, e che pertanto ci si riferisce alla malattia personale e non a quella del bimbo. A me invece sembrava pacifico che proprio perché non si specifica nulla il termine malattia è onnicomprensivo. Come posso tutelarmi nel caso ho ragione ?
di Giovanni Calandrino – Gentilissima Emilia. L’art.13, comma 13, del CCNL del 29.11.2007 dispone che “Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni.”
In questo caso il personale interessato dovrà tempestivamente informare la scuola dell’insorgenza della malattia e dell’indirizzo dove può essere reperito. Per la documentazione della malattia si segue l’iter della “normale” malattia.
In caso di malattia del figlio, che comporti il ricovero ospedaliero, a richiesta del genitore si può interrompere il decorso delle ferie eventualmente in godimento. In tal caso il titolo dell’assenza del genitore muterà da ferie a congedo per la malattia del bambino, in riferimento all’art. 47/4 T.U. 151/01.
La Corte di giustizia europea con Sentenza 23 novembre 2011 – Causa C-214/10 ha stabilito il principio secondo cui le ferie sono un diritto alla “distensione e alla ricreazione”.
La Corte di Cassazione con sentenza 19/2/1998 n. 1741 aveva a suo tempo stabilito che sono illegittime le clausole contrattuali che consentono la sospensione delle ferie solo in caso di ricovero ospedaliero.
Non per caso l’art.13, comma 13, del CCNL del 29.11.2007, sopra citato, ribadisce che “Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni.”
Stando alla normativa richiamata in materia si ritiene che non solo la malattia del figlio con ricovero ospedaliero interrompa le ferie (in questo caso basterebbe anche un giorno), ma anche una malattia, senza ricovero ospedaliero, che si protrae per più di 3 giorni.
Pertanto la scuola si sbaglia e dovrà accogliere la tua domanda di sospensione delle ferie per commutare l’assenza, in congedo per malattia del figlio.
Mi è stato negato dicendo che il contratto collettivo parla di malattia e basta, e che pertanto ci si riferisce alla malattia personale e non a quella del bimbo. A me invece sembrava pacifico che proprio perché non si specifica nulla il termine malattia è onnicomprensivo. Come posso tutelarmi nel caso ho ragione ?
di Giovanni Calandrino – Gentilissima Emilia. L’art.13, comma 13, del CCNL del 29.11.2007 dispone che “Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni.”
In questo caso il personale interessato dovrà tempestivamente informare la scuola dell’insorgenza della malattia e dell’indirizzo dove può essere reperito. Per la documentazione della malattia si segue l’iter della “normale” malattia.
In caso di malattia del figlio, che comporti il ricovero ospedaliero, a richiesta del genitore si può interrompere il decorso delle ferie eventualmente in godimento. In tal caso il titolo dell’assenza del genitore muterà da ferie a congedo per la malattia del bambino, in riferimento all’art. 47/4 T.U. 151/01.
La Corte di giustizia europea con Sentenza 23 novembre 2011 – Causa C-214/10 ha stabilito il principio secondo cui le ferie sono un diritto alla “distensione e alla ricreazione”.
La Corte di Cassazione con sentenza 19/2/1998 n. 1741 aveva a suo tempo stabilito che sono illegittime le clausole contrattuali che consentono la sospensione delle ferie solo in caso di ricovero ospedaliero.
Non per caso l’art.13, comma 13, del CCNL del 29.11.2007, sopra citato, ribadisce che “Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni.”
Stando alla normativa richiamata in materia si ritiene che non solo la malattia del figlio con ricovero ospedaliero interrompa le ferie (in questo caso basterebbe anche un giorno), ma anche una malattia, senza ricovero ospedaliero, che si protrae per più di 3 giorni.
Pertanto la scuola si sbaglia e dovrà accogliere la tua domanda di sospensione delle ferie per commutare l’assenza, in congedo per malattia del figlio.
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