Maria – Sono entrata in ruolo come assistente amministrativa il 1 settembre 2016, a novembre, a seguito di proposta di assunzione come docente per una supplenza fino al 31 agosto ho chiesto aspettativa art 59 ma il dirigente me l’ha rifiutata perchè non avente sede di titolarità. Mi è stato invece chiesto di fare la richiesta secondo l’art. 18.
Domande.
1)Il periodo di prova non è stato concluso, posso chiedere il completamento il prossimo anno scolastico nella sede che mi verrà assegnata dopo il trasferimento?
2)ho la possibilità anche il prossimo anno di chiedere ancora aspettativa per andare a fare docenza?
Grazie
di Giovanni Calandrino – Gentilissima Maria, per prima cosa le confermo che avrebbe dovuto richiedere l’aspettativa ai sensi dell’art. 59 del CCNL scuola e non aspettativa per motivi di Famiglia, di Lavoro, Personali e di Studio come novellato dall’art. 18.
Il comma 1 dell’art. 59 ribadisce che: Il personale ATA può accettare, nell’ambito del comparto scuola, contratti a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede.
Per quanto riguarda il periodo di prova, le ricordo che in riferimento all’art. 45 del CCNL comparto scuola la durata del suddetto per gli assistenti amministrativi è di 4 mesi. Possono essere esonerati dal periodo di prova i dipendenti che lo abbiano già superato in un equivalente profilo professionale presso altra amministrazione pubblica.
Nel caso il dipendente non riesca a cumulare i giorni di servizio necessario, per motivati diritti (es. aspettativa per incarico annuale docente), completa il periodo nell’anno seguente e comunque entro il limite massimo dei due anni.
Pertanto dovrà necessariamente concludere il periodo di prova entro due anni dall’assunzione.
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