Maria Vittoria – Egregia Redazione scrivo per un chiarimento in merito alla questione ferie di mio marito che, assistente tecnico di ruolo, ha accettato, per la prima volta, una supplenza come docente fino al 30 giugno. In pratica l’attuale scuola di servizio come docente gli ha detto che tutti i periodi di sospensione delle attività didattiche (Natale, Pasqua, ponti e dall’9 giugno al 30 giugno) ammontano a gg.30 superando i giorni di ferie spettanti (gg. 20) e di conseguenza usufruendo, anche se non richieste, nei fatti di 30 gg. di ferie(!??) sarà soggetto a 10 giorni di decurtazione stipendiale (30-20=10).Mio marito, alla luce che non si può essere messi in ferie d’ufficio, desiderava presentare formale richiesta di ferie a decorrere dal 9 di giugno, ma la scuola insiste che in automatico a queste si sommano, anche se non richiesti, i periodi di sospensione delle attività didattiche tipo Natale, Pasqua e ponti vari per un totale di 30 gg.
In alternativa la scuola sostiene che anziché subire la decurtazione di 10 gg. potrebbe farsi computare, se l’altra Istituzione Scolastica in cui è Assistente Tecnico risulti d’accordo, le ferie maturate e maturanti (luglio e agosto 2017) da tecnico a docente.
Speranzosa in una risposta, ringrazio in anticipo per la cortese attenzione.
di Giovanni Calandrino – Gentilissima Maria Vittoria, l’art.59 del CCNL comparto scuola al comma 2 recita che “L’accettazione dell’incarico comporta l’applicazione della relativa disciplina prevista dal presente CCNL per il personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali.”
Pertanto con l’applicazione dell’art. 59 il personale interessato perderà lo status di dipendente a tempo indeterminato e gli sarà applicata la relativa disciplina prevista dal CCNL per il personale assunto a tempo determinato. L’art. 1 comma 54 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità per il 2013) ha uniformato per tutti i docenti (di ruolo, supplenti brevi, fino al 30/6 o fino al 31/8) i periodi di fruizione delle ferie, disponendo che il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.
Quindi con l’applicazione della “legge di stabilità”, al docente assunto a tempo determinato (supplenza breve o fino al 30/06), in caso di monetizzazione delle ferie occorre sottrarre dal monte ferie spettante tutti i giorni di sospensione delle lezioni in cui il docente avrebbe potuto fruire delle ferie (indipendentemente quindi se ne abbia effettivamente fruito o meno). Ciò che rimane andrà liquidato.
A parere di chi scrive, tale disciplina non può essere applicata al dipendente beneficiario dell’art. 59.
Innanzitutto perché l’art 13, comma 8 del CCNL comparto scuola (norma comune sia per il personale docente e ATA a tempo indeterminato sia per il personale docente e ATA a tempo determinato) esplicita categoricamente che le ferie sono un diritto irrinunciabile enon sono monetizzabili tranne quanto previsto dal comma 15 (all’atto di cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti non siano state fruite).
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