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ATA: Permessi per il Diritto allo Studio

Mary – Buongiorno, Vorrei sapere qual è la procedura da seguire per chi svolge Supplenze come Personale ATA ma nel frattempo studia.

Si ha diritto a delle ore di esonero dal lavoro ?

Grazie in anticipo. 
 
di Giovanni Calandrino – Gentilissima Mary, il personale ATA che può usufruire dei permessi per il diritto allo studio deve essere assunto a tempo indeterminato o determinato però con contratto annuale o fino al termine delle attività didattiche (con orario intero o parziale).

L'art. 3 del DPR 395/1988 stabilisce che la pubblica amministrazione concede ai dipendenti permessi retribuiti nella misura massima di 150 ore all'anno individuali per garantire il diritto allo studio.

Per il personale della scuola i criteri per la fruizione dei permessi sono definiti in sede di contrattazione regionale con cadenza quadriennale (art. 4, comma 4, lettera "a").

Le domande vanno indirizzate alla Direzione scolastica regionale.

I permessi sono attribuiti per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, post universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico.

Il personale che ottiene le 150 ore è tenuto a presentare la certificazione relativa all’iscrizione, alla frequenza ed agli esami sostenuti al dirigente che –a sua volta- garantisce agli interessati una articolazione dell’orario che (nei limiti compatibili con la qualità del servizio) agevoli la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami (art. 64, c. 11).

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