Mary – Buongiorno, Vorrei
sapere qual è la procedura da seguire per chi svolge Supplenze come Personale
ATA ma nel frattempo studia.
Si ha diritto a delle ore di esonero dal lavoro ?
Grazie in anticipo.
di Giovanni
Calandrino – Gentilissima Mary, il personale ATA che può usufruire dei
permessi per il diritto allo studio deve essere assunto a tempo indeterminato o determinato però con
contratto annuale o fino al termine delle attività didattiche (con orario intero
o parziale).
L'art. 3 del DPR 395/1988 stabilisce che la pubblica
amministrazione concede ai dipendenti permessi retribuiti nella misura massima
di 150 ore all'anno individuali per garantire il diritto allo studio.
Per il personale della scuola i criteri per la fruizione dei
permessi sono definiti in sede di contrattazione regionale con cadenza
quadriennale (art. 4, comma 4, lettera "a").
Le domande vanno indirizzate alla Direzione scolastica
regionale.
I permessi sono attribuiti per la frequenza di corsi
finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, post
universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione
professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque
abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali
riconosciuti dall'ordinamento pubblico.
Il personale che ottiene le 150 ore è tenuto a presentare la
certificazione relativa all’iscrizione, alla frequenza ed agli esami sostenuti
al dirigente che –a sua volta- garantisce agli interessati una articolazione
dell’orario che (nei limiti compatibili con la qualità del servizio) agevoli la
frequenza ai corsi e la preparazione agli esami (art. 64, c. 11).
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