buonasera calandrino le scrivo perchè ho recentemente firmato la presa di servizio per un contratto di 21 ore part-time come collaboratore scolastico al 30 giugno
i 2 colleghi mi
hanno detto a voce che nel plesso ci sono frequentemente riunioni serali delle
maestre ed i due colleghi di ruolo a 36 ore vogliono impormi di fare gli
straordinari ed ovviamente lunedì questo ho riferito subito all'ufficio
personale che esso avrebbe riferito alla dsga.
la dsga non si è
ancora pronunciata in merito alla mia segnalazione a me personalmente risulta
che quando c'è più di un bidello a 36 ore di ruolo dovrebbero prima fare
gli straordinari quelli a tempo indeterminato avendo la possibilità di
recuperare le eccedenze tra luglio ed agosto poi a seguire gli annuali a
36 ore qualora non vi siano altri di ruolo nell'organico del plesso
essendo a tempo
parziale (21/36) può la dsga imporre lo stesso di fare straordinari?
in attesa di suo
riscontro la ringrazio anticipatamente per l'attenzione
simone
di Giovanni
Calandrino – Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso
dalle attività aggiuntive aventi carattere continuativo, né può fruire di
benefici che comunque comportino riduzioni dell'orario di lavoro, salvo quelle
previste dalla legge.
Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale
è consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie in
relazione alle giornate di attività lavorativa. A tali prestazioni si applica
la disciplina legale e contrattuale vigente, ed eventuali successive modifiche
ed integrazioni, in materia di lavoro straordinario nei rapporti a tempo pieno.
Lo straordinario è SEMPRE
retribuito:
L’art. 51 comma 4,conferma quanto segue: In quanto autorizzate, compatibilmente con
gli stanziamenti d'istituto, le
prestazioni eccedenti l'orario di servizio sono retribuite con le modalità
definite in sede di contrattazione integrativa d'istituto.
Inoltre ricordo che se il dipendente, per esigenze di
servizio e previa disposizioni impartite, presta attività oltre l’orario
ordinario giornaliero può richiedere,
in luogo della retribuzione, il recupero di tali ore anche in forma di
corrispondenti ore e/o giorni di riposo compensativo compatibilmente con le
esigenze organizzative dell’istituzione scolastica.
Il recupero delle ore
eccedenti è sempre una scelta individuale e non può essere imposta dal
contratto di scuola.
Inoltre svolge lavoro straordinario chi fornisce la propria spontanea volontà in sede di riunione con il DSGA.
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