Domanda: Sono un collaboratore scolastico ATA part time, il mio preside dice che non posso fare straordinario neanche nel mio giorno lavorativo, dove trovo la legge/ sentenza/ altro che dimostri il contrario, come ho letto in un suo articolo riguardo ad un altro caso simile ?
La ringrazio anticipatamente per la risposta
di Giovanni Calandrino – Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalle attività aggiuntive aventi carattere continuativo, né può fruire di benefici che comunque comportino riduzioni dell’orario di lavoro, salvo quelle previste dalla legge.
Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale è consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie in relazione alle giornate di attività lavorativa. A tali prestazioni si applica la disciplina legale e contrattuale vigente, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, in materia di lavoro straordinario nei rapporti a tempo pieno.
Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale è consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie che non siano di carattere continuativo, cioè di quelle attività che vanno avanti per tutto l’anno scolastico. ES. La sostituzione collega.
Lo straordinario è SEMPRE retribuito:
L’art. 51 comma 4,conferma quanto segue: In quanto autorizzate, compatibilmente con gli stanziamenti d’istituto, le prestazioni eccedenti l’orario di servizio sono retribuite con le modalità definite in sede di contrattazione integrativa d’istituto.
Inoltre ricordo che se il dipendente, per esigenze di servizio e previa disposizioni impartite, presta attività oltre l’orario ordinario giornaliero può richiedere, in luogo della retribuzione, il recupero di tali ore anche in forma di corrispondenti ore e/o giorni di riposo compensativo compatibilmente con le esigenze organizzative dell’istituzione scolastica.
Il recupero delle ore eccedenti è sempre una scelta individuale e non può essere imposta dal contratto di scuola.
Pertanto lo straordinario va sempre retribuito a meno che il dipendente non esprima volontaria richiesta di compensativo.
Commenti
Posta un commento