Paola – Buongiorno, Sono una coll.scolastica a tempo determinato ,per il momento in terza fascia. In sede di convocazione ho preso servizio in una scuola primaria a 36 ore settimanali ed essendo una piccola scuola, ci sono solo io come collaboratrice scolastica.Il collega che sono andata a sostituire ha ottenuto trasferimento in altra scuola.La mia domanda è questa: la segreteria mi ha detto che non sa ancora se mi spetta contratto al 30/06 o al 31/08 visto che per legge non si può lavorare soli all’Interno dell’edificio, a giugno al termine delle lezioni, non potrei di fatto eseguire le mie mansioni. In questi casi come si procede?Grazie
di Giovanni Calandrino – Gentilissima Paola, la definizione del contratto al 30.06 o al 31.08 dipende esclusivamente dalla “natura” del posto che si occupa.
In seguito al trasferimento del collega, il suo posto risulta essere privo di titolare e pertanto “vacante e disponibile”.
I posti “vacanti e disponibili” del personale ATA non possono essere stipulati fino al 30 giugno, ma devono essere sottoscritti fino al 31 agosto.
La Corte di Appello di Firenze (sentenza n. 1222/09), ha stabilito che sui posti “vacanti e disponibili” devono essere stipulati contratti fino al 31 agosto, indipendentemente dal fatto che l’individuazione avvenga da graduatorie di istituto, anziché da graduatorie provinciali, se le suddette risultano esaurite (art. 4 ed 11 della L. 124/99).
Pertanto è la NATURA del posto che definisce la durata del contratto e non il tipo di graduatoria da cui il Dirigente Scolastico identifica l’aspirante.
di Giovanni Calandrino – Gentilissima Paola, la definizione del contratto al 30.06 o al 31.08 dipende esclusivamente dalla “natura” del posto che si occupa.
In seguito al trasferimento del collega, il suo posto risulta essere privo di titolare e pertanto “vacante e disponibile”.
I posti “vacanti e disponibili” del personale ATA non possono essere stipulati fino al 30 giugno, ma devono essere sottoscritti fino al 31 agosto.
La Corte di Appello di Firenze (sentenza n. 1222/09), ha stabilito che sui posti “vacanti e disponibili” devono essere stipulati contratti fino al 31 agosto, indipendentemente dal fatto che l’individuazione avvenga da graduatorie di istituto, anziché da graduatorie provinciali, se le suddette risultano esaurite (art. 4 ed 11 della L. 124/99).
Pertanto è la NATURA del posto che definisce la durata del contratto e non il tipo di graduatoria da cui il Dirigente Scolastico identifica l’aspirante.
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