Graduatorie III fascia ATA: la valutazione dei giorni di servizio indipendentemente dalla continuità
Lucia – Spett.le redazione Orizzonte scuola, sono la signora Lucia di Palagiano, inserita nelle graduatorie di III fascia come personale ATA , in relazione alla scorsa richiesta relativa ad un errore di punteggi da parte dalla scuola capofila a cui ho consegnato la domanda, mi hanno comunicato che i 120 giorni di servizio, non sono stati calcolati poiché sono discontinui e che non possono calcolarli se non c’è una continuità di almeno 16 giorni e poiché ogni mia supplenza non ha mai raggiunto i 16 giorni di continuità, allora non li possono calcolare. Ma come mai devo perdere 120 giorni di servizio con i relativi 2 punti che mi spetterebbero ??.. e come mai a delle mie colleghe invece altre scuole li hanno inseriti e calcolati sommandoli?? In questo modo molte colleghe mi passeranno davanti se alcune scuole le sommando ed altre no!!!.. Grazie per la Vostra cortese attenzione Cordiali saluti
di Giovanni Calandrino – Gentilissima Lucia, il calcolo va effettuato in base al calendario comune, secondo quanto prescrive l’art. 2963 del Codice Civile, che costituisce fonte normativa di riferimento. Si fa uso del calendario senza tener conto della durata in giorni.
Il mese decorrente da un determinato giorno termina, quindi, nel giorno (compreso) immediatamente precedente del mese successivo.
I periodi continuativi articolati su più mesi sono calcolati partendo dal primo giorno di servizio. Si conteggia poi il periodo intercorrente tra tale giorno ed il giorno immediatamente precedente del/i mese/i successivo/i. Si procede infine al computo dei giorni restanti di tale ultimo mese, come da calendario.
Ritengo utile ricordare che gli spezzoni di servizio residui per SINGOLO anno scolastico NON possono essere conteggiati – sommati – valutati. Inoltre, l’espressione letterale “fino ad un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico” (Allegato A – DM 640/2017) va intesa nel senso che il calcolo (punteggio) della durata di uno o più periodi di servizio sia riferito esclusivamente ad anno scolastico.
Tuttavia se nel medesimo Anno Scolastico sono stati prestati brevi periodi di supplenza (anche di un singolo giorno) i suddetti vanno tutti sommati e se superiore a 15 gg. valutati come da tabella di valutazione indipendentemente dalla continuità, ribadisco MEDESIMO ANNO SCOLASTICO!
Esempio:
di Giovanni Calandrino – Gentilissima Lucia, il calcolo va effettuato in base al calendario comune, secondo quanto prescrive l’art. 2963 del Codice Civile, che costituisce fonte normativa di riferimento. Si fa uso del calendario senza tener conto della durata in giorni.
Il mese decorrente da un determinato giorno termina, quindi, nel giorno (compreso) immediatamente precedente del mese successivo.
I periodi continuativi articolati su più mesi sono calcolati partendo dal primo giorno di servizio. Si conteggia poi il periodo intercorrente tra tale giorno ed il giorno immediatamente precedente del/i mese/i successivo/i. Si procede infine al computo dei giorni restanti di tale ultimo mese, come da calendario.
Ritengo utile ricordare che gli spezzoni di servizio residui per SINGOLO anno scolastico NON possono essere conteggiati – sommati – valutati. Inoltre, l’espressione letterale “fino ad un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico” (Allegato A – DM 640/2017) va intesa nel senso che il calcolo (punteggio) della durata di uno o più periodi di servizio sia riferito esclusivamente ad anno scolastico.
Tuttavia se nel medesimo Anno Scolastico sono stati prestati brevi periodi di supplenza (anche di un singolo giorno) i suddetti vanno tutti sommati e se superiore a 15 gg. valutati come da tabella di valutazione indipendentemente dalla continuità, ribadisco MEDESIMO ANNO SCOLASTICO!
Esempio:
- Supplenza dal 01.02.18 al 05.02.18 come CS;
- Supplenza dal 01.03.18 al 05.03.18 come CS ;
- Supplenza dal 01.04.18 al 10.04.18 come CS .
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