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Personale ATA: I criteri per l’individuazione del soprannumerario

I criteri per l’individuazione dei soprannumerari, sono definiti dall’art. 16 del CCNI 2016-17. Ecco una scheda dettagliata per i nostri utenti e per tutti gli operatori di segreteria.

L’individuazione del personale soprannumerario si effettua sulla base dei punteggi contenuti nelle tabelle di valutazione allegate al CCNI 2016/2017, e delle precisazioni contenute nell’art. 1 comma 7 del suddetto CCNI. La valutazione è effettuata considerando i titoli posseduti entro il termine previsto per la presentazione delle domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria, secondo le tabelle allegate al C.C.N.I. concernente la mobilità del personale della scuola sottoscritto in data 08.04.2016 per le parti relative ai trasferimenti d’ufficio, con le seguenti precisazioni e integrazioni:

nei titoli di servizio va valutato anche l’anno scolastico in corso;per ottenere il punteggio per il comune di residenza dei familiari, è necessario che i medesimi vi risiedano effettivamente, con iscrizione anagrafica, da almeno tre mesi alla data stabilita per la presentazione delle domande;l’età dei figli è riferita al 31 dicembre dell’anno in cui si effettuano le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie;in caso di parità di precedenza e di punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica;per i docenti di religione cattolica, il punteggio è attribuito sulla base della graduatoria unica regionale, articolata per ambiti diocesani, formulata dall’Ufficio scolastico regionale.

In caso di concorrenza tra il personale titolare presso la stessa scuola, circolo, istituto, l’individuazione del soprannumerario, dove necessario, è prevista nell’ordine seguente:

personale titolare nella scuola entrato a far parte dell’organico, per mobilità volontaria, a partire dal 1° Settembre dell’anno in cui si procede all’utilizzazione;personale titolare nella scuola entrato a far parte dell’organico negli anni scolastici precedenti, ivi compresi i trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata.

 

Si ricorda che i beneficiari delle precedenze:

I. PERSONALE CON GRAVI MOTIVI DI SALUTE

a) Personale emodializzato;

a1) Personale non vedente;

III. PERSONALE CON DISABILITA’ E PERSONALE BISOGNOSO DI PARTICOLARI CURE

c)Personale A.T.A. con disabilità di cui all'art. 21 della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni ascritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

d)Personale A.T.A., non necessariamente disabile, che necessita, per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia); detto personale ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa al comune in cui esista un centro di cura specializzato;

e)Personale A.T.A. appartenente alle categorie previste dal comma 6 dell'art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94; detto personale può usufruire di tale precedenza solo nell'ambito e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune di residenza oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso;

IV.ASSISTENZA

f) Personale ATA destinatario dell'art. 33, commi 5 e 7 della citata legge n. 104/92 che sia genitore, anche adottante o chi eserciti legale tutela*(l’istituto della tutela legale non può essere equiparato all’amministratore di sostegno), di soggetto con disabilità in situazione di gravità

g)Personale ATA destinatario dell'art. 33, commi 5 e 7 della citata legge n. 104/92 che sia coniuge di soggetto con disabilità in situazione di gravità o solo figlio/a individuato come referente unico che presta assistenza al genitore; tale condizione di referente unico, deriva dalla circostanza - documentata con autodichiarazione - che il coniuge o eventuali altri figli non sono in grado di effettuare l’assistenza al genitore con disabilità in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive.

h) Personale A.T.A. destinatario dell'art. 33, commi 5 e 7, della citata legge n. 104/92 che sia unico parente o affine entro il secondo grado ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (nella sola condizione di assenza di parenti o affini di grado inferiore) o unico affidatario di persona disabile in situazione di gravità; tale unicità, deriva dalla circostanza - documentata con autodichiarazione - che eventuali altri parenti o affini non sono in grado di effettuare l’assistenza al soggetto disabile in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive.

i) lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole di età inferiore a sei anni. Sono presi in considerazione i figli che compiono i sei anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il movimento.

sono esclusi dalla graduatoria, anche se trasferiti nella scuola per l’anno scolastico 2016/17.

Per gli assistenti tecnici, l’individuazione del soprannumerario avviene sulla base delle graduatorie compilate per ciascuna area.

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