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Se il risultato della mobilità è stato sfavorevole: è possibile scambiarsi per un anno la cattedra


La disposizione è contenuta nel nuovo testo sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie. Si tratta dell'art. 7 comma 13 "In sede di contrattazione regionale decentrata sono regolamentate le modalità per attuare lo scambio di cattedre o posti tra coniugi anche fra province diverse. Analogamente, in considerazione del carattere straordinario delle operazioni di mobilità relative all'a.s. 2016/17, al termine delle operazioni, a domanda degli interessati, è inoltre regolamentata la possibilità di scambio tra due docenti abilitati e titolari del medesimo insegnamento che abbiano prodotto domanda e non abbiano ottenuto l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Il Miur d'intesa con le OO.SS. fornirà successivamente indicazioni agli uffici al fine di assicurare trasparenza e omogeneità nella suddetta procedura"

Fino allo scorso anno la disposizione era limitata esclusivamente ai coniugi e quindi la norma passava pressoché inosservata in quanto nella pratica poteva realizzarsi poche volte.

Ben diversa potrebbe essere quest'anno la situazione, soprattutto perchè l'unica condizione per lo scambio di cattedra sono quelle di aver presentato domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale e non averla ottenuta.

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