La disposizione è contenuta nel nuovo testo sulle
utilizzazioni e assegnazioni provvisorie. Si tratta dell'art. 7 comma 13 "In
sede di contrattazione regionale decentrata sono regolamentate le modalità per
attuare lo scambio di cattedre o posti tra coniugi anche fra province diverse.
Analogamente, in considerazione del carattere straordinario delle operazioni di
mobilità relative all'a.s. 2016/17, al termine delle operazioni, a domanda
degli interessati, è inoltre regolamentata la possibilità di scambio tra due
docenti abilitati e titolari del medesimo insegnamento che abbiano prodotto
domanda e non abbiano ottenuto l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Il
Miur d'intesa con le OO.SS. fornirà successivamente indicazioni agli uffici al
fine di assicurare trasparenza e omogeneità nella suddetta procedura"
Fino allo scorso anno la disposizione era limitata
esclusivamente ai coniugi e quindi la norma passava pressoché inosservata in
quanto nella pratica poteva realizzarsi poche volte.
Ben diversa potrebbe essere quest'anno la situazione,
soprattutto perchè l'unica condizione per lo scambio di cattedra sono quelle di
aver presentato domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale e non
averla ottenuta.
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