Passa ai contenuti principali

Personale ATA: la ricostruzione di carriera, la domanda si presenta entro il 31 dicembre

 di Giovanni Calandrino
Il personale ATA assunto a tempo indeterminato nell’A.S. 2016-17 una volta superato il periodo di prova, potrà presentare domanda per la ricostruzione della carriera.
Una breve scheda sulle domande di “ricostruzioni di carriere” del personale ATA. Le istanze dovranno essere presentate da tutti i neoassunti dal 1 settembre al 31 dicembre.
La ricostruzione di carriera permette di far valere, ai fini dell’inquadramento negli scaglioni retributivi (gradoni), tutti i servizi svolti precedentemente all’assunzione. Si ricorda che il nuovo sistema di progressione economica è articolato in gradoni di anzianità: 0-8, 9-14, 15-20, 21-27, 28-34, 35 e oltre.
La legge 107/15 (comma 209) ha modificato i termini di presentazione delle istanze di ricostruzione, prima dell’entrata in vigore della suddetta legge era possibile infatti, presentare la domanda di ricostruzione in qualsiasi mese dell’anno. Con l’introduzione della legge 107, invece, tutte le istanze dovranno essere presentate improrogabilmente dal 1 settembre al 31 dicembre di ogni anno.
Alla domanda di ricostruzione, indirizzata al dirigente scolastico della scuola di titolarità (o di servizio, se diversa), si allega l’autocertificazione dei servizi valutabili per i quali si chiede il riconoscimento. La dichiarazione è sostitutiva delle relative certificazioni ai sensi del DPR n. 445/00.
L’autocertificazione riporta tutti i servizi validi ai fini della carriera, si ricorda che a decorrere dal 1 gennaio 2012, non si allegano più i certificati di servizio in quanto non possono più essere rilasciati dalle istituzioni pubbliche (e di conseguenza dalle segreterie scolastiche), ai sensi dell’art. 15 della legge 183 del 12 novembre 2011.
Le istituzioni scolastiche per procedere all’emanazione del decreto di ricostruzione, devono necessariamente possedere:
  • istanza documentata del dipendente, nei termini della prescrizione decennale;
  • registrazione del contratto individuale di lavoro da parte della Ragioneria territoriale dello Stato;
  • adozione dell’atto di conferma da parte del dirigente scolastico.
I servizi valutabili/riconoscibili ai fini di ricostruzione, per il personale ATA sono i seguenti:
1. i servizi prestati nelle scuole statali (educandati, convitti, accademie e conservatori);
2. i servizi non di ruolo Ata in scuole statali italiane e negli istituti di cultura all’estero con nomina MAE;
3. i servizi di ruolo prestato dal personale statale ATA in carriera inferiore;
4. i servizi non di ruolo prestati in qualità di docente ed educatore.
Non si valutano i servizi prestati nelle scuole non statali, nelle università e alle dipendenze degli Enti locali.
P.S. i servizi brevi per il personale ATA, a differenza di quello docente, sono valutabili e pertanto vengono riconosciuti tutti i periodi effettivamente prestati.

Commenti

Post popolari in questo blog

Mansioni Assistente Tecnico beneficiario di 2° posizione economica

Donato  – Agli assistenti tecnici destinatari di seconda posizione economica possono essere assegnate ulteriori e più complesse mansioni; il CCNL però, a parte la collaborazione con l’Ufficio Tecnico della scuola, non indica nè specifica quali possono essere queste mansioni. Potrebbe dare qualche chiarimento in merito? In particolare : ad un assistente tecnico con titolo TF04 (diploma di chimica industriale) di area AR23 assegnato su laboratorio di chimica possono essere affidate mansioni che comportano interventi su macchine informatiche e multimediali  (computer, LIM etc.) nelle aule ed in altri ambienti della scuola al di fuori del laboratorio assegnato ? Può essere affidato il compito di supporto alle commissioni d’esame? Nel ringraziare anticipatamente per la risposta, porgo distinti saluti. Donato, assistente tecnico di chimica. di Giovanni Calandrino – Gentile Donato, il comma 3 dell’art. 50 del CCNL/2007 scuola stabilisce che “ Al personale delle Aree A e B cui,...

Calcolo Ferie e Festività personale ATA con settimana articolata su cinque giorni lavorativi

Michele – salve sono un collaboratore scolastico a tempo determinato dal 13/9/2017  al 31/8/2018, lavoro in una scuola elementare che fa la settimana corta   scrivo questo messaggio per domandare::: quanti giorni di ferie mi toccano?  e come si calcolano,  e i prefestivi  quanti me ne toccano lavorando su 5 giorni  grazie di Giovanni Calandrino – Gentile Michele, di seguito riporto l’Orientamento Applicativo del 06.05.2014 dell’ARAN, dove si chiarisce che il sesto giorno è considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie: Le ferie del personale ATA vengono regolate dal CCNL 29.11.2007, all’art. 13 comma 5 in cui viene specificato che nel caso in cui il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di lavoro il sesto è considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie. In questo modo, è irrilevante per il calcolo delle ferie che la settimana lavorativa di 36 ore sia articolata su cinque o sei giorni . Pertanto ai fini de...

Posizioni Economiche ATA: il beneficio non si perde se si effettua un “Passaggio di Profilo”

Ass.te Amm.vo Marco – Buongiorno, sono un Assistente Amministrativo, Vi porgo il seguente questito: il prossimo anno scolastico vorrei fare il passaggio come Assistente Tecnico, in busta paga perdo la valorizzazione prof area B di cui beneficio come Amm.vo? di Giovanni Calandrino – Gentile Marco, con l’attribuzione della seconda posizione economica, il personale dell’Area B va incontro a ulteriori e più complesse mansioni, in aggiunta ai compiti previsti dai profili professionali. A parere dello scrivente, il diritto a percepire tale beneficio economico non si perde se si rimane nella stessa AREA PROFESSIONALE, indipendentemente dal profilo che si riveste. Nel caso specifico Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico, Guardarobiere, Cuoco o Infermiere. Pertanto se si è in possesso della 2^ posizione economica e si effettua un passaggio di profilo il beneficio non si perde.