di Giovanni Calandrino
Il personale ATA assunto a tempo indeterminato nell’A.S. 2016-17 una volta superato il periodo di prova, potrà presentare domanda per la ricostruzione della carriera.
Una breve scheda sulle domande di “ricostruzioni di carriere” del personale ATA. Le istanze dovranno essere presentate da tutti i neoassunti dal 1 settembre al 31 dicembre.
La ricostruzione di carriera permette di far valere, ai fini dell’inquadramento negli scaglioni retributivi (gradoni), tutti i servizi svolti precedentemente all’assunzione. Si ricorda che il nuovo sistema di progressione economica è articolato in gradoni di anzianità: 0-8, 9-14, 15-20, 21-27, 28-34, 35 e oltre.
La legge 107/15 (comma 209) ha modificato i termini di presentazione delle istanze di ricostruzione, prima dell’entrata in vigore della suddetta legge era possibile infatti, presentare la domanda di ricostruzione in qualsiasi mese dell’anno. Con l’introduzione della legge 107, invece, tutte le istanze dovranno essere presentate improrogabilmente dal 1 settembre al 31 dicembre di ogni anno.
Alla domanda di ricostruzione, indirizzata al dirigente scolastico della scuola di titolarità (o di servizio, se diversa), si allega l’autocertificazione dei servizi valutabili per i quali si chiede il riconoscimento. La dichiarazione è sostitutiva delle relative certificazioni ai sensi del DPR n. 445/00.
L’autocertificazione riporta tutti i servizi validi ai fini della carriera, si ricorda che a decorrere dal 1 gennaio 2012, non si allegano più i certificati di servizio in quanto non possono più essere rilasciati dalle istituzioni pubbliche (e di conseguenza dalle segreterie scolastiche), ai sensi dell’art. 15 della legge 183 del 12 novembre 2011.
Le istituzioni scolastiche per procedere all’emanazione del decreto di ricostruzione, devono necessariamente possedere:
- istanza documentata del dipendente, nei termini della prescrizione decennale;
- registrazione del contratto individuale di lavoro da parte della Ragioneria territoriale dello Stato;
- adozione dell’atto di conferma da parte del dirigente scolastico.
I servizi valutabili/riconoscibili ai fini di ricostruzione, per il personale ATA sono i seguenti:
1. i servizi prestati nelle scuole statali (educandati, convitti, accademie e conservatori);
2. i servizi non di ruolo Ata in scuole statali italiane e negli istituti di cultura all’estero con nomina MAE;
3. i servizi di ruolo prestato dal personale statale ATA in carriera inferiore;
4. i servizi non di ruolo prestati in qualità di docente ed educatore.
2. i servizi non di ruolo Ata in scuole statali italiane e negli istituti di cultura all’estero con nomina MAE;
3. i servizi di ruolo prestato dal personale statale ATA in carriera inferiore;
4. i servizi non di ruolo prestati in qualità di docente ed educatore.
Non si valutano i servizi prestati nelle scuole non statali, nelle università e alle dipendenze degli Enti locali.
P.S. i servizi brevi per il personale ATA, a differenza di quello docente, sono valutabili e pertanto vengono riconosciuti tutti i periodi effettivamente prestati.
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