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ATA: gli effetti in caso di abbandono supplenza al 30.06, da graduatorie permanente

Annalisa – Salve, vi scrivo perchè avrei bisogno del vostro prezioso e chiarificante parere in merito ad una questione: ho firmato un contratto fino al 30 06 17 con nomina CSA dalla prima fascia in qualità di assistente amministrativo, ma essendo inserita anche nelle graduatorie d’istituto, terza fascia docenti, sto ricevendo molte convocazioni, posso accettare soltanto le supplenze fino al termine dell’attività didattica e fino al 30/06 in qualità di docente? Quali sono le penalizzazioni a cui vado incontro?Il depennamento dal profilo ata esclusivamente per il corrente anno scolastico, quindi dal primo settembre prossimo potrei eventualmente accettare una nuova nomina del CSA?
Confido nel vostro parere e vi ringrazio in anticipo
di Giovanni Calandrino – Gentilissima Annalisa, prima di prendere una decisione affrettata le consiglio di conoscere gli effetti del “mancato perfezionamento del rapporto di lavoro” ai sensi dell’art. 7 del regolamento supplenze Decreto Ministeriale 13 dicembre 2000, n. 430, che di seguito le indicherò:
Per le supplenze conferite sulla base delle graduatorie permanenti ai sensi dell’art. 554 del D.L.VO 297/94, l’abbandono del servizio comporta sia la perdita della possibilità di conseguire analoghi rapporti di lavoro sulla base delle graduatorie di cui all’articolo 2 del D.M. 430 (graduatorie dei concorsi provinciali per titoli di cui all’articolo 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 …), per l’anno scolastico successivo, sia la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi tipo di supplenza, conferita sia sulla base delle graduatorie permanenti che delle graduatorie di circolo e di istituto, per l’anno scolastico in corso.
Pertanto a lei libera scelta decisionale.

OrizzonteScuola

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