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Graduatorie III fascia ATA: “tempestività dei controlli” del punteggio, cosa si intende

Valentina – Buona sera Le scrivo perchè ho bisogno d’aiuto per un decreto emesso dal dirigente scolastico in cui si rettifica il punteggio in graduatoria (a causa di un’errata valutazione di un titolo e non perchè manca il titolo di ammissione).Nel mese di ottobre 2015 ho accettato una supplenza fino al 30 giugno 2016 di assistente amministrativo in provincia di Torino, sulla base della graduatoria di terza fascia. La scuola nel mese di gennaio 2016 verbalmente mi ha chiesto i titoli oggetto del punteggio in graduatoria, dopo qualche giorno ho presentato tutto. Di questi c’era un titolo che non era valutabile; pertanto solo nel mese di marzo (quindi dopo 2 mesi) la scuola si è accertata che questo titolo non andava valutato. così alla fine del mese di aprile 2016 mi comunicano l’avvio del procedimento… ed alla fine di maggio licenziamento , decreto di rettifica punteggio con contestuale non riconoscimento del servizio giuridico. “dichiarato di fatto e non di diritto”.
Conosco a memoria l’art. 7 del D.M. 717/2014 DM dove di precisa all’atto del primo rapporto di lavoro, TEMPESTIVAMENTE……A tutto questo la scuola non si è attenuta e dopo 8 mesi di servizio mi licenzia, mi sta bene il licenziamento, mi sta bene il titolo non valutato, il punteggio rettificato ma non posso accettare il mancato riconoscimento del servizio. Non può l’ordinanza mettere sullo stesso piano ” l’eventuale servizio prestato dall’aspirante sulla base di erroneo punteggio ovvero in assenza del titolo di studio richiesto”; una cosa è un’erroneo punteggio, un’altra è l’assenza del titolo. Solo in quest’ultimo caso non dovrebbe essere valido il servizio. non crede?
Ho bisogno di aiuto , ma dopo la vertenza sindacale non si è ottenuto nulla; adesso dovrò fare ricorso al giudice del lavoro. mi puo citare qualche sentenza alla quale fare riferimento, la prego
Disperata Valentina
di Giovanni Calandrino – Gentilissima Valentina, purtroppo il comma 5 dell’art. 7 del D.M. 717/2014 enuncia con chiarezza che “All’atto del primo rapporto di lavoro stipulato in applicazione del presente decreto, i predetti controlli sono tempestivamente effettuati dal dirigente scolastico che conferisce la supplenza temporanea …”. Il comma 7, dello stesso articolo ribadisce che, “… l’ eventuale servizio prestato dall’ aspirante sulla base di erroneo punteggio, [omissis] sarà dichiarato, con apposito provvedimento emesso dal Dirigente scolastico già individuato al precedente comma 5, come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che allo stesso non deve essere attribuito alcun punteggio”.
Dopo questa doverosa premessa, voglio sottolineare la noncuranza dell’istituzione scolastica. Da quesito mi conferma che la scuola non ha adempito alla tempestività dei controlli, cosi come invece, impone l’art. 7 del decreto sopra menzionato.
Il termine “tempestivamente” non fornisce una scadenza temporale definita, ma in casi di procedimenti amministrativi tra la Pubblica Amministrazione ed il cittadino, la legge che norma la tempistica e quindi la durata di questi procedimenti è la legge 69/2009.
Pertanto a parere dello scrivente, i suddetti controlli andrebbero effettuati entro i canonici 30 giorni dalla data di assunzione in servizio.
Le auguro che in sede di ricorso possa far valere a suo favore l’inosservanza della tempestività dei controlli, per assicurarsi almeno un riconoscimento giuridico del servizio.

OrizzonteScuola

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