Roberta – Gentilissimi, avrei un quesito da sottoporVi: Sono un’assistente amministrativa entrata in ruolo il 1/9/2016 e svolgo da tale data il mio servizio in regime di part-time verticale h. 18/36 nelle giornate di Lunedì-Martedì e Mercoledì di ogni settimana.
Il periodo di prova mi risulta essere di quattro mesi (con esclusione di malattie e altre assenze che interrompono il computo del periodo), ma taluni sostengono che dovrebbe essere raddoppiato a otto mesi in quanto io lavoro per il 50% delle 36 ore settimanali canoniche.
Cosa prevede la normativa?
Nel mio caso la questione riveste particolare importanza in quanto, avendo problemi seri di salute, eventuali assenze per malattia protrarrebbero di molto la conclusione del suddetto periodo di prova.
Rimango in attesa di cortese risposta e porgo cordiali saluti.
di Giovanni Calandrino – Gentilissima Roberta, è lo stesso CCNL comparto scuola all’art. 45 comma 2 a stabilire che, “Ai fini del compimento del periodo di prova si tiene conto del servizio effettivamente prestato”.
Purtroppo per il personale ATA non esistono indicazioni specifiche sul significato di “servizio effettivamente prestato”, infatti, a differenza del personale docente, dove all’art. 1 comma 116 della Legge 80/2015 si dispone che il superamento del periodo di formazione e di prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche. Per il personale ATA non si fa nessun riferimento a determinate condizioni di servizio come ad esempio il regime di part-time.
Pertanto, a parere personale e in analogia agli orientamenti operativi del personale docente, i 4 mesi di servizio di prova vanno riproporzionati in ragione all’orario di effettivo servizio.
OrizzonteScuola
Il periodo di prova mi risulta essere di quattro mesi (con esclusione di malattie e altre assenze che interrompono il computo del periodo), ma taluni sostengono che dovrebbe essere raddoppiato a otto mesi in quanto io lavoro per il 50% delle 36 ore settimanali canoniche.
Cosa prevede la normativa?
Nel mio caso la questione riveste particolare importanza in quanto, avendo problemi seri di salute, eventuali assenze per malattia protrarrebbero di molto la conclusione del suddetto periodo di prova.
Rimango in attesa di cortese risposta e porgo cordiali saluti.
di Giovanni Calandrino – Gentilissima Roberta, è lo stesso CCNL comparto scuola all’art. 45 comma 2 a stabilire che, “Ai fini del compimento del periodo di prova si tiene conto del servizio effettivamente prestato”.
Purtroppo per il personale ATA non esistono indicazioni specifiche sul significato di “servizio effettivamente prestato”, infatti, a differenza del personale docente, dove all’art. 1 comma 116 della Legge 80/2015 si dispone che il superamento del periodo di formazione e di prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche. Per il personale ATA non si fa nessun riferimento a determinate condizioni di servizio come ad esempio il regime di part-time.
Pertanto, a parere personale e in analogia agli orientamenti operativi del personale docente, i 4 mesi di servizio di prova vanno riproporzionati in ragione all’orario di effettivo servizio.
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