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Supplenze ATA: la proroga della supplenza dopo il 31.12

Vincenzo – Sono docente di Matematica presso l’I.I.S. Damiani di Marsala. Desideravo porre il seguente quesito, relativo alle supplenze del personale Ata:
In merito al personale docente ho letto sul vostro forum che:
“Quando il posto si rende disponibile dopo il 31/12 (la causa dell’assenza in questo caso non ha importanza) e vi è già un supplente in vigenza di contratto, sul posto in questione si procede a una nuova nomina, per proroga o conferma del contratto, che va attribuita, per ragioni di continuità didattica, al docente in servizio fino a quel momento, come vuole il comma 4 del citato art. 7 del D.M. 131/2007”
ale principio vale anche per l’attribuzione delle supplenze del personale Ata?
Situazione:
Collaboratore nominato dal Dirigente Scolastico per una supplenza breve/temporanea per la malattia di un Collaboratore Scolastico titolare.
A causa del decesso e del conseguente posto resosi vacante, si procede come per il personale docente e cioè con la nuova nomina, per proroga al supplente in servizio fino a quel momento, oppure scorrendo nuovamente la graduatoria d’Istituto, visto che la supplenza è su un posto vacante?
Il principio della proroga del contratto, per ragioni di continuità, vale anche per il personale Ata?
In attesa di una vostra preziosa risposta, lo scrivente porge in anticipo un sentito ringraziamento e distinti saluti.
di Giovanni Calandrino – Gentile Vincenzo, purtroppo il “Regolamento supplenze ATA” è piuttosto datato risale infatti al 13 dicembre 2000 (D.M. 430), l’argomento che lei pone nel quesito (proroga per effetto della “continuità”) non è affrontato in maniera dettagliata nel suddetto D.M. e non è prevista la proroga o la conferma di un contratto per una supplenza breve. Il regolamento, infatti, si sofferma solo a chiarire che, Qualora l’assenza del personale appartenente ai profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico, nel periodo intercorrente tra il termine delle lezioni e la conclusione delle attività didattiche, compresi gli esami, determini nella scuola la impossibilità di assicurare lo svolgimento delle ulteriori attività indispensabili, il dirigente scolastico può, con determinazione motivata, prorogare la data di scadenza delle supplenze per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio e nel numero strettamente necessario per evitare l’interruzione del pubblico servizio (art. 6 – comma 4).
Eppure il MIUR, almeno dal 2010, interviene ogni anno sull’argomento e nella nota di inizio anno scolastico prevede anche per il personale ATA la proroga della supplenza disponendo che “Ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto da giorno festivo, o da giorno libero, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea, accertata la necessità viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.”
Tale disposizione è stata confermata anche per quest’anno nella nota del 1 settembre 2016 prot. n. 24306.
Considerato che, dopo il 31.12 di ciascun anno, i dirigenti scolastici possono conferire supplenze temporanee utilizzando le rispettive graduatorie di circolo e di istituto per la sostituzione del personale temporaneamente assente e per la copertura di posti resisi disponibili, per qualsiasi causa.
Visto che, la circolare supplenze prot. n. 24306 del 01-09-2016 prevede la possibilità di proroga in servizio del medesimo supplente dove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto da giorno festivo, o da giorno libero, ovvero da entrambi. A parere dello scrivente, il contratto non deve avere interruzioni e CONFERMARE il personale già in servizio.

OrizzonteScuola

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