Samantha – Gent.mi, mi trovo in una situazione complicata che mi demoralizza non poco. Sono un collaboratore scolastico (passaggio di ruolo avvenuto il 01/09/2016) scuola di titolarità CPIA MONZA (SEDE CTP LIMBIATE) MB
Il 15 Novembre ho preso servizio presso l’IPC “L.MILANI” di Meda (MB) con il profilo di DOCENTE DI SOSTEGNO fino al 30/06/17 (ART.59)
Vi scrivo in merito alla questione ferie, a parer mio, non molto chiara.
Sento e leggo pareri discordanti e avrei bisogno di capire quale sia effettivamente la mia situazione in modo da evitare problemi con il DS della mia scuola di titolarità.
Possibile che, al mio rientro, che dovrà avvenire lunedì 3 Luglio, io non possa fruire di alcun giorno di ferie?
Sembra che la nota dell’ ARAN (a cui il Dott. Paolo Pizzo fa più volte riferimento) sia superata e che qualcosa sia cambiata in questi ultimi anni.
di Giovanni Calandrino – Gentilissima Samantha, l’art.59 del CCNL comparto scuola al comma 2 recita che “L’accettazione dell’incarico comporta l’applicazione della relativa disciplina prevista dal presente CCNL per il personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali.”
Pertanto con l’applicazione dell’art. 59 il personale interessato perderà lo status di dipendente a tempo indeterminato e gli sarà applicata la relativa disciplina prevista dal CCNL per il personale assunto a tempo determinato. L’art. 1 comma 54 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità per il 2013) ha uniformato per tutti i docenti (di ruolo, supplenti brevi, fino al 30/6 o fino al 31/8) i periodi di fruizione delle ferie, disponendo che il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.
Quindi con l’applicazione della “legge di stabilità”, al docente assunto a tempo determinato (supplenza breve o fino al 30/06), in caso di monetizzazione delle ferie occorre sottrarre dal monte ferie spettante tutti i giorni di sospensione delle lezioni in cui il docente avrebbe potuto fruire delle ferie (indipendentemente quindi se ne abbia effettivamente fruito o meno). Ciò che rimane andrà liquidato.
A parere di chi scrive, tale disciplina non può essere applicata al dipendente beneficiario dell’art. 59.
Innanzitutto perché l’art 13, comma 8 del CCNL comparto scuola (norma comune sia per il personale docente e ATA a tempo indeterminato sia per il personale docente e ATA a tempo determinato) esplicita categoricamente che le ferie sono un diritto irrinunciabile enon sono monetizzabili tranne quanto previsto dal comma 15 (all’atto di cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti non siano state fruite).
Inoltre in caso di aspettativa ai sensi dell’ art. 59 il dipendente non cessa il rapporto di lavoro ma rientrerà nella sede di titolarità, dove potrà fruire delle ferie maturate e non godute.
Di conseguenza, le ferie le devono essere concesse o disposte (se non fruite durante il corso dell’anno), al rientro nella sede di titolarità (senza decurtazioni ai sensi della legge di stabilità – 2013).
A tal proposito allego:
L’“Orientamento applicativo” sottoscritto dall’ARAN:
Si precisa che il parere sulla legalità del decreto di liquidazione delle ferie maturate e non godute esula dai compiti di questa Agenzia che può, invece, formulare orientamenti riguardanti le clausole contrattuali.
Nel caso specifico l’ art. 59 del CCNL 2006/2009 consente al personale ATA di accettare contratti a tempo determinato, nell’ambito del comparto scuola e di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede.
L’accettazione dell’incarico prevede l’applicazione della disciplina prevista dallo stesso CCNL per il personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali.
In materia di ferie l’ art 13, comma 8, (norma comune sia per il personale docente e ATA a tempo indeterminato sia per il personale docente e ATA a tempo determinato) esplicita perentoriamente che le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili tranne quanto previsto dal comma 15 (all’atto di cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti non siano state fruite).
Il comma 10, del medesimo articolo, stabilisce che la fruizione della ferie non godute a causa di particolari esigenze di servizio o in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia dal suddetto personale possa essere differita rispetto a quanto disciplinato dal precedente comma 9.
Pertanto, a parere di questa Agenzia, per quanto espressamente previsto dal vigente CCNL e considerato che personale destinatario dell’art. 59 rientrando nella sede di titolarità al termine del contratto a tempo determinato non cessa il rapporto di lavoro, non si ravvisano le condizioni per attivare un provvedimento di liquidazione del compenso sostitutivo per le ferie maturate e non fruite.
La fruizione delle ferie maturate e non godute dovrebbe essere favorita al rientro nella sede di titolarità.
La circolare n. 395/2009 emanata dall’Ufficio scolastico territoriale di Torino:
“Si comunica a tutte le Istituzioni Scolastiche che, per il personale con contratto a tempo indeterminato che accetta un incarico a tempo determinato ai sensi dell’art. 59 del C.C.N.L.2006/2009, non è previsto da alcuna disposizione di legge o contrattuale il pagamento delle ferie non godute, le quali devono essere concesse o disposte (se non fruite durante il corso dell’anno), al rientro nella sede di titolarità.
Si richiama in merito, in particolare il C.C.N.L. 2006/2009 Comparto scuola – art. 13, c. 8 (le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili…).
È inoltre appena il caso di ricordare che il diritto a ferie annuali retribuite è costituzionalmente garantito dall’art. 36, c. 3: “Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”.
Si specifica inoltre che il C.C.N.L. 2006/2009 Comparto scuola – art. 13, c. 15 – prevede il pagamento sostitutivo delle ferie, per il personale a tempo indeterminato e determinato, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro: il personale destinatario dell’art. 59, alla termine del contratto a tempo determinato, non cessa dal rapporto di lavoro, rientrando nella sede di titolarità per proseguire il servizio a tempo indeterminato.
Per i motivi sopra espressi si fa presente che questo Ufficio, nel caso pervengano provvedimenti da parte di codeste I.I.S.S. di pagamento sostitutivo ferie non godute (inerenti l’anno 2008/2009) del personale di cui all’art. 59 C.C.N.L. 2006/2009 Comparto scuola, non provvederà alla loro registrazione. Si invitano pertanto i signori Dirigenti delle scuole di titolarità a concedere o disporre le ferie entro il 31/8/2009.”
Mi trovo nella stessa situazione, le ferie mi sono state decurtate selvaggiamente e i riferimenti normativi sono parole al vento. Inoltre i sindacati dicono che così funziona. Cosa si fa in questo caso? Giudice del lavoro?
RispondiEliminaMi trovo nella stessa situazione, le ferie mi sono state decurtate selvaggiamente e i riferimenti normativi sono parole al vento. Inoltre i sindacati dicono che così funziona. Cosa si fa in questo caso? Giudice del lavoro?
RispondiEliminaIdem per me., ferie rapinare come non ci fosse un domani ...bisogna ricorrere al giudice del lavoro e revocare l'iscrizione ai sindacati inadempienti!
RispondiElimina