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Personale ATA: la perdita della titolarità dopo il primo triennio di supplenza su art. 59

Anna Maria – Sono un cs di ruolo, inserita in terza fascia come assistente amministrativo, nell’a.s.14/15 ho preso un aspettativa di sei mesi per un incarico come assistente amm.vo stessa cosa nell’a.s.15/16 mesi 10 e nell’anno in corso per una supplenza sempre come assistente fino al 31/08/2017. la mia domanda è la seguente: devo fare richiesta di trasferimento? grazie
di Giovanni Calandrino – Gentilissima Anna Maria, il comma 1 dell’art. 59 del CCNL comparto scuola afferma che “Il personale ATA può accettare, nell’ambito del comparto scuola, contratti a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede.”
Pertanto dopo tre anni si perde la titolarità e si è costretti a produrre domanda di trasferimento per avere una nuova sede, ma è possibile in ogni caso richiedere la stessa precedente sede se disponibile.
In estrema sintesi:
  • la perdita della titolarità della sede avviene a partire dal 1° settembre dell’anno scolastico coincidente con la quarta accettazione dell’assunzione in qualità di supplente;
  • il personale interessato privato della sede di titolarità è tenuto a presentare domanda di mobilità al fine di ottenere la sede definitiva nell’ambito della provincia di titolarità
  • nel caso in cui non venga presentata domanda gli stessi saranno trasferiti d’ufficio;
dopo il superamento del primo triennio di supplenza coloro che continuano a fruire dell’art. 59 del CCNL risulteranno comunque perdenti posto con conseguente necessità di presentazione della domanda di mobilità o di trasferimento d’ufficio in ciascun anno successivo.

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