Mimmo – Salve ho saputo del decreto per la legge di stabilita’ che vieta le nomine di supplenza del personale ATA di terza fascia.Vorrei sapere dopo quanto tempo dall’inizio del posto vuoto puo’ essere convocato un supplente di personale di assistente tecnico di terza fascia. So per esempio che per i bidelli devono passate 7 giorni di assenza del titolare del posto. Come funziona per gli assistenti tecnici ata? E per gli assistenti amministrativi? Se e’ in vostro possesso potete inviarmi il decreto? Grazie Cordiali saluti
di Giovanni Calandrino – Gentile Mimmo, il blocco delle supplenze brevi del personale ATA è novellato all’art. 1 commi 332 e 333 della Legge 190/2014. L’ultima circolare sulle istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A. per l’A.S. 2016/17 (la prot. n. 24306 del 01-09-2016) ribadisce che, non possono essere conferite supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a:
- personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo, salvo che presso le istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di tre posti;
- personale appartenente al profilo di assistente tecnico;
- personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi sette giorni di assenza.
Pertanto dal 1° settembre i Dirigenti Scolastici, in caso di assenza non potranno conferire supplenze brevi agli assistenti tecnici mentre per gli assistenti amministrativi è concesso nominare solo presso le istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di tre posti.
Per i collaboratori scolastici, invece, il divieto di sostituire nei primi sette giorni d’assenza potrà essere superato laddove si verificano condizioni tali da non assicurare le condizioni minime di funzionamento del servizio scolastico circolare prot. n 2116 del 30.09.2015.
Commenti
Posta un commento