di Giovanni
Calandrino – Tutti i dati contenuti nel modulo di domanda saranno soggetti
a verifica e convalida, vediamo come.
Il modello di domanda (D1 o D2) è una vera e propria
autocertificazione sui requisiti, qualità e titoli che l’aspirante deve
possedere entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda.
Nella fase di costituzione delle graduatorie si fa esclusivo
riferimento ai dati riportati dall'aspirante nel modello di domanda. Le
istituzioni scolastiche potranno essere supportate, per verificarne l'ammissibilità,
l'inclusione nelle singole graduatorie richieste, il punteggio assegnato in
base alla tabella di valutazione dei titoli e la conseguente posizione
occupata, l'indicazione dei titoli di accesso ai laboratori per il solo profilo
di assistente tecnico , nonché eventuali preferenze, da una funzione on-line
disponibile dal SIDI.
All'atto del primo rapporto di lavoro i controlli sono
tempestivamente effettuati dal dirigente scolastico che conferisce la supplenza
temporanea disposta sulla base della graduatoria di circolo o d'istituto di
terza fascia della stessa istituzione scolastica e devono riguardare il
complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in
cui il medesimo è risultato incluso. Qualora i suddetti controlli siano chieste
da altre scuole interessate il controllo sarà effettuato dal dirigente
scolastico che gestisce la domanda.
In caso di mancata convalida dei dati il dirigente
scolastico,
assume le conseguenti determinazioni, sia ai fini dell'eventuale
responsabilità penale, di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000,n. 445, sia ai
fini delle esclusioni per nullità della domanda, ovvero ai fini della
rideterminazione dei punteggi, o della corrispondenza titoli/aree di laboratori
limitatamente al profilo di assistente tecnico e delle posizioni assegnate
all'aspirante nelle graduatorie di circolo e di istituto, dandone conseguente
comunicazione al candidato e contestualmente alle istituzioni scolastiche
scelte nel modello di scelta delle scuole nonché al sistema informativo per i
necessari adeguamenti.
L’eventuale servizio prestato dall'aspirante in assenza del
titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo e/o ai profili richiesti o
sulla base di dichiarazioni mendaci è dichiarato come prestato di fatto e non
di diritto, con la conseguenza che allo stesso non deve essere attribuito alcun
punteggio.
In caso di positiva convalida dei dati, il dirigente
scolastico della stessa istituzione scolastica che gestisce il primo rapporto
di lavoro comunica all'interessato e alle altre scuole con cui l'aspirante
contrae rapporti di lavoro l'avvenuta verifica e convalida dei dati.
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