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Graduatorie III fascia ATA: i controlli e la convalida della domanda


di Giovanni Calandrino – Tutti i dati contenuti nel modulo di domanda saranno soggetti a verifica e convalida, vediamo come.

Il modello di domanda (D1 o D2) è una vera e propria autocertificazione sui requisiti, qualità e titoli che l’aspirante deve possedere entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda.

Nella fase di costituzione delle graduatorie si fa esclusivo riferimento ai dati riportati dall'aspirante nel modello di domanda. Le istituzioni scolastiche potranno essere supportate, per verificarne l'ammissibilità, l'inclusione nelle singole graduatorie richieste, il punteggio assegnato in base alla tabella di valutazione dei titoli e la conseguente posizione occupata, l'indicazione dei titoli di accesso ai laboratori per il solo profilo di assistente tecnico , nonché eventuali preferenze, da una funzione on-line disponibile dal SIDI.

All'atto del primo rapporto di lavoro i controlli sono tempestivamente effettuati dal dirigente scolastico che conferisce la supplenza temporanea disposta sulla base della graduatoria di circolo o d'istituto di terza fascia della stessa istituzione scolastica e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso. Qualora i suddetti controlli siano chieste da altre scuole interessate il controllo sarà effettuato dal dirigente scolastico che gestisce la domanda.

In caso di mancata convalida dei dati il dirigente scolastico, assume le conseguenti determinazioni, sia ai fini dell'eventuale responsabilità penale, di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000,n. 445, sia ai fini delle esclusioni per nullità della domanda, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi, o della corrispondenza titoli/aree di laboratori limitatamente al profilo di assistente tecnico e delle posizioni assegnate all'aspirante nelle graduatorie di circolo e di istituto, dandone conseguente comunicazione al candidato e contestualmente alle istituzioni scolastiche scelte nel modello di scelta delle scuole nonché al sistema informativo per i necessari adeguamenti.

L’eventuale servizio prestato dall'aspirante in assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo e/o ai profili richiesti o sulla base di dichiarazioni mendaci è dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che allo stesso non deve essere attribuito alcun punteggio.

In caso di positiva convalida dei dati, il dirigente scolastico della stessa istituzione scolastica che gestisce il primo rapporto di lavoro comunica all'interessato e alle altre scuole con cui l'aspirante contrae rapporti di lavoro l'avvenuta verifica e convalida dei dati.

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