Graduatorie III fascia ATA: supplenza di 36h da lunedì a venerdì, spetta il punteggio per l’ intera settimana
di Giovanni
Calandrino – Un supplente che lavora da lunedì a venerdì e completa il suo
orario di servizio settimanale ordinario, ha diritto al riconoscimento del
sabato e domenica?
Un aspetto molto importante da chiarire è il riconoscimento
del punteggio dell’intera settimana, se si lavora per 36h dal lunedì al
venerdì.
La nota prot. AOODGPER n. 13650 del 18.12.2013 il MIUR ha
chiarito che, “Il dipendente che completi
tutto l’orario settimanale ordinario ha diritto al pagamento della
domenica ai sensi dell’art. 2109 comma 1 del Codice Civile. Inoltre, come
precisato dall’ARAN, in risposta a specifico quesito, la previsione
contrattuale si estende al pagamento del sabato qualora risulti giorno libero
del dipendente.
Per orario ordinario deve intendersi 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, 24 ore nella scuola primaria, 18 ore nella scuola secondaria, 30 ore nelle istituzioni educative, da svolgere in non meno di 5 giorni settimanali, e 36 ore per il personale ATA.
Ai fini dell’applicazione della disposizione in questione l’orario settimanale può essere stato effettuato anche in più scuole ma purché si riferisca al medesimo grado di scuole per il personale docente ed educativo e al profilo della medesima area per il personale ATA.
In caso di completamento dell’orario ordinario in più scuole il pagamento della domenica e dell’eventuale sabato libero sarà disposto dall’ultima scuola di servizio che vi darà luogo previe le necessarie notizie fornite dai dirigenti scolastici interessati e dal supplente interessato circa i precedenti servizi settimanali e le opportune verifiche della scuola medesima.”
Per orario ordinario deve intendersi 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, 24 ore nella scuola primaria, 18 ore nella scuola secondaria, 30 ore nelle istituzioni educative, da svolgere in non meno di 5 giorni settimanali, e 36 ore per il personale ATA.
Ai fini dell’applicazione della disposizione in questione l’orario settimanale può essere stato effettuato anche in più scuole ma purché si riferisca al medesimo grado di scuole per il personale docente ed educativo e al profilo della medesima area per il personale ATA.
In caso di completamento dell’orario ordinario in più scuole il pagamento della domenica e dell’eventuale sabato libero sarà disposto dall’ultima scuola di servizio che vi darà luogo previe le necessarie notizie fornite dai dirigenti scolastici interessati e dal supplente interessato circa i precedenti servizi settimanali e le opportune verifiche della scuola medesima.”
Inoltre l’art. 60 comma 2 del CCNL scuola ribadisce che, “Le domeniche e le festività
infrasettimanali ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono
retribuite e da computarsi
nell'anzianità di servizio. Nell'ipotesi che il dipendente completi tutto
l'orario settimanale ordinario, ha ugualmente diritto al pagamento della
domenica ai sensi dell'art. 2109, comma 1, del codice civile.”
Dunque il dipendente che da lunedì a venerdì completa il suo
orario settimanale ordinario (di 36 h). Per i motivi sopra esposti ha diritto
al riconoscimento dell’anzianità di servizio delle giornate di sabato e
domenica.
Pertanto il punteggio di servizio da aggiornare in
graduatoria è da lunedì a domenica.
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