Graduatorie III fascia ATA: la valutazione dei Servizi prestati con contratto d’opera e in qualità di LSU e LPU
di Giovanni
Calandrino – Tutte le info utili per la valutazione, nelle graduatorie di
circolo e di istituto di III fascia ATA, dei
Servizi prestati con contratto d’opera e Servizi prestati in qualità di
LSU e LPU.
Servizi prestati con
contratto d’opera:
I contratti di prestazione d’opera, stipulati da personale
cui viene affidato lo svolgimento di attività, sono posti in essere in virtù di
“convenzioni e sotto forma di rapporto di collaborazione coordinata e
continuativa” per cui viene meno un rapporto di lavoro caratterizzato come
“dipendente” ma soltanto un obbligo tra le parti .
Per quanto innanzi esposto risulta, quindi, chiaro ed
evidente che il servizio prestato con
contratto d’opera non può essere inteso come “servizio prestato in qualità di
personale ATA nelle istituzioni scolastiche statali né altro servizio comunque
prestato” e quindi esso non va
valutato ai sensi dell’Allegato A – D.M. 640/2017 (Tabella valutazione
titoli).
Servizi prestati in
qualità di LSU e LPU:
Il servizio deve essere prestato con rapporto d’impiego
direttamente con lo Stato o con gli EE.LL. in cui è stato svolto il servizio e
deve concernere personale della scuola statale già a carico degli EE.LL. e,
eventualmente, oggi a carico dello Stato (legge 124/99).
In tale ultimo caso, deve, inoltre, esservi corrispondenza
tra i profili professionali degli EE.LL. e i profili professionali del personale
ATA della scuola statale.
Nessuna delle succitate condizioni sussiste nel caso degli
addetti ai Lavori Socialmente Utili e dei Lavori di Pubblica Utilità le cui
prestazioni non determinano l’instaurazione di un rapporto di lavoro (art. 4,
comma 1 del D.Lvo 28.02.2000, n. 81) .
Le prestazioni, pertanto, degli addetti ai Lavori Socialmente Utili e dei Lavori di Pubblica Utilità non costituiscono titolo di valutazione
nelle procedure di reclutamento del personale ATA.
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