Graduatorie III fascia ATA: come rivalutare i titoli per chi risulta già inserito nelle precedenti graduatorie
Luigi – Mi chiamo Luigi e sono un assistente amministrativo.
In merito alla valutazione dei titoli di accesso del personale ATA 3^ fascia per il triennio 2017/2020, desidero cortesemente un Vs. chiarimento.
DOMANDA Chi si trova inserito in precedenti graduatorie d’istituto (sempre lo stesso istituto):
-nel 2005/2008 come AA, AT, CR , tit./mod. di accesso A;
-nel 2008/2011 come AA, AT, CR, tit./mod. di accesso Y F e come CS, tit./mod. di accesso X A;
-idem 2011/2014;
-nel 2014/2017, tit./mod. di accesso Y per gli stessi profili precedenti;
il punteggio attribuito (titoli di accesso) nel D.M. n. 55 del 09/06/2005, prot. n. 979, per i profili AA, AT, CR e il punteggio attribuito (titoli di accesso) nel D.M. n. 59 del 26/06/2008, prot n. 10834, per il profilo CS, rimane lo stesso o bisogna fare riferimento all’ultimo D.M. n. 640 del 30/08/2017, prot. n. 0000640 per una nuova valutazione?
Spero di essere stato abbastanza chiaro e in attesa di una gradita risposta, si porgono Distinti Saluti.
di Giovanni Calandrino – Gentile Luigi, a differenza di quanto previsto dalla precedente normativa (D.M. n. 55 del 09/06/2005), è consentita la valutazione di UN solo titolo di accesso.
La norma che consentiva di valutare comunque, tra i titoli di accesso ai profili professionali dell’Area B (ad es. AT, AA, ecc…..) il diploma di licenza media (vedi allegato A al D.M. n. 55/2005, tabelle valutazione titoli, Avvertenze, lettera E) oggi non è più in vigore in quanto sono stati elevati i titoli di studio per l’ accesso a tutti i profili.
Pertanto occorre fare riferimento, per la valutazione titoli, sempre all’ultima tabella allegata all’ultimo decreto, ovviamente facendo ATTENZIONE alle deroghe previste per i titoli culturali di accesso (restano comunque validi i titoli di studio richiesti dall’ordinamento vigente all’epoca dell’inserimento nelle predette graduatorie e/o elenchi)
In merito alla valutazione dei titoli di accesso del personale ATA 3^ fascia per il triennio 2017/2020, desidero cortesemente un Vs. chiarimento.
DOMANDA Chi si trova inserito in precedenti graduatorie d’istituto (sempre lo stesso istituto):
-nel 2005/2008 come AA, AT, CR , tit./mod. di accesso A;
-nel 2008/2011 come AA, AT, CR, tit./mod. di accesso Y F e come CS, tit./mod. di accesso X A;
-idem 2011/2014;
-nel 2014/2017, tit./mod. di accesso Y per gli stessi profili precedenti;
il punteggio attribuito (titoli di accesso) nel D.M. n. 55 del 09/06/2005, prot. n. 979, per i profili AA, AT, CR e il punteggio attribuito (titoli di accesso) nel D.M. n. 59 del 26/06/2008, prot n. 10834, per il profilo CS, rimane lo stesso o bisogna fare riferimento all’ultimo D.M. n. 640 del 30/08/2017, prot. n. 0000640 per una nuova valutazione?
Spero di essere stato abbastanza chiaro e in attesa di una gradita risposta, si porgono Distinti Saluti.
di Giovanni Calandrino – Gentile Luigi, a differenza di quanto previsto dalla precedente normativa (D.M. n. 55 del 09/06/2005), è consentita la valutazione di UN solo titolo di accesso.
La norma che consentiva di valutare comunque, tra i titoli di accesso ai profili professionali dell’Area B (ad es. AT, AA, ecc…..) il diploma di licenza media (vedi allegato A al D.M. n. 55/2005, tabelle valutazione titoli, Avvertenze, lettera E) oggi non è più in vigore in quanto sono stati elevati i titoli di studio per l’ accesso a tutti i profili.
Pertanto occorre fare riferimento, per la valutazione titoli, sempre all’ultima tabella allegata all’ultimo decreto, ovviamente facendo ATTENZIONE alle deroghe previste per i titoli culturali di accesso (restano comunque validi i titoli di studio richiesti dall’ordinamento vigente all’epoca dell’inserimento nelle predette graduatorie e/o elenchi)
Commenti
Posta un commento