di Giovanni Calandrino – Occorre riscorrere le graduatorie di III fascia del personale ATA? Successivamente all’emanazione del decreto di proroga delle precedenti graduatorie, molti USR stanno fornendo indicazioni contrastanti per l’eventuale conferma o meno delle supplenze già assegnate. In questa scheda si chiarisce che NON SI DEVE RISCORRERE LA GRADUATORIA, ecco i riferimenti normativi che lo spiegano.
Il MIUR con l’emanazione del decreto prot. n. 947 del 01.12.2017 ha prorogato di un anno le vecchie graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA, dunque le graduatorie del triennio 2014 -17 rimarranno valide ancora per tutto l’A.S. 2017 – 18.
Conseguentemente alla suddetta proroga, anche le nuove graduatorie saranno posticipate di un anno in avanti, pertanto il nuovo triennio di validità delle graduatorie, in riferimento al D.M. 640 del 30.08.2017, sarà 2018 – 21.
Decreto di proroga (prot. n. 947 del 01.12.2017) che è stato reso esecutivo grazie alla circolare ministeriale prot. n. 52370 del 05-12-2017. Con questa circolare il MIUR chiarisce che tutte le supplenze fino ad oggi conferite fino all’avente diritto, ai sensi del comma 9 dell’art.40 della legge 449/1997, DEVONO ESSERE convertite ai sensi degli articoli 5 e 6 del D.M. 430/2000, quindi fino alla loro naturale scadenza contrattuale (supplenza breve – 30.06 – 31.08).
Pertanto non si necessità riscorrere le graduatorie poiché la circolare prot. n. 40591 del 22-09-2017 del MIUR ha chiarito che analogamente a quanto avvenuto in occasione dell’aggiornamento delle graduatorie per il triennio scolastico 2014/16, nelle more dell’aggiornamento delle graduatorie d’istituto, potranno essere conferite supplenze fino a nomina dell’avente titolo ai sensi dell’art. 40 della legge 449/97.
Si ritiene, infine, possibile per i destinatari delle suddette supplenze di avvalersi comunque dell’art.59 del CCNL scuola, avviso peraltro comunicato al Mef attraverso specifica nota.
Trattandosi di supplenze fino all’avente titolo, nelle more delle costituzione delle nuove graduatorie, analoga formula verrà adottata anche per i contratti a tempo determinato stipulati con i supplenti per la copertura dei posti lasciati temporaneamente vacanti dal personale di ruolo titolare di articolo 59.
Dunque la circolare prot. n. 40591 del 22-09-2017 ha fornito indicazioni utili al fine di rendere convocabili TUTTI i candidati inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto ATA 2014-17, legittimando anche la copertura dei posti del personale ATA - assunti come disponibili tutto l'anno - con il ricorso alla tipologia contrattuale della nomina fino all'avente titolo, prevista dall'art. 40, comma 9, della legge n. 449/1997 anche per il personale di ruolo che si avvale dell’art. 59 del CCNL scuola.
Il decreto di proroga di VALIDITÀ ED EFFICACIA delle precedenti graduatorie di III fascia ATA 2014/17, anche per il corrente anno scolastico 2017/18 (decreto prot. n. 947 del 01.12.2017) ha reso inefficace la circolare della Ragioneria Generale dello Stato la prot. 202898 del 13/11/2017.
Per i motivi sopra enunciati non si devono riscorrere le graduatorie ma trasformare gli attuali contratti stipulati, fino a nomina dell’avente titolo ai sensi dell’art. 40 della legge 449/97, con data certa di fine servizio, RISPETTANDO LA NATURA CONTRATTUALE DEL POSTO.
Il MIUR con l’emanazione del decreto prot. n. 947 del 01.12.2017 ha prorogato di un anno le vecchie graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA, dunque le graduatorie del triennio 2014 -17 rimarranno valide ancora per tutto l’A.S. 2017 – 18.
Conseguentemente alla suddetta proroga, anche le nuove graduatorie saranno posticipate di un anno in avanti, pertanto il nuovo triennio di validità delle graduatorie, in riferimento al D.M. 640 del 30.08.2017, sarà 2018 – 21.
Decreto di proroga (prot. n. 947 del 01.12.2017) che è stato reso esecutivo grazie alla circolare ministeriale prot. n. 52370 del 05-12-2017. Con questa circolare il MIUR chiarisce che tutte le supplenze fino ad oggi conferite fino all’avente diritto, ai sensi del comma 9 dell’art.40 della legge 449/1997, DEVONO ESSERE convertite ai sensi degli articoli 5 e 6 del D.M. 430/2000, quindi fino alla loro naturale scadenza contrattuale (supplenza breve – 30.06 – 31.08).
Pertanto non si necessità riscorrere le graduatorie poiché la circolare prot. n. 40591 del 22-09-2017 del MIUR ha chiarito che analogamente a quanto avvenuto in occasione dell’aggiornamento delle graduatorie per il triennio scolastico 2014/16, nelle more dell’aggiornamento delle graduatorie d’istituto, potranno essere conferite supplenze fino a nomina dell’avente titolo ai sensi dell’art. 40 della legge 449/97.
Si ritiene, infine, possibile per i destinatari delle suddette supplenze di avvalersi comunque dell’art.59 del CCNL scuola, avviso peraltro comunicato al Mef attraverso specifica nota.
Trattandosi di supplenze fino all’avente titolo, nelle more delle costituzione delle nuove graduatorie, analoga formula verrà adottata anche per i contratti a tempo determinato stipulati con i supplenti per la copertura dei posti lasciati temporaneamente vacanti dal personale di ruolo titolare di articolo 59.
Dunque la circolare prot. n. 40591 del 22-09-2017 ha fornito indicazioni utili al fine di rendere convocabili TUTTI i candidati inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto ATA 2014-17, legittimando anche la copertura dei posti del personale ATA - assunti come disponibili tutto l'anno - con il ricorso alla tipologia contrattuale della nomina fino all'avente titolo, prevista dall'art. 40, comma 9, della legge n. 449/1997 anche per il personale di ruolo che si avvale dell’art. 59 del CCNL scuola.
Il decreto di proroga di VALIDITÀ ED EFFICACIA delle precedenti graduatorie di III fascia ATA 2014/17, anche per il corrente anno scolastico 2017/18 (decreto prot. n. 947 del 01.12.2017) ha reso inefficace la circolare della Ragioneria Generale dello Stato la prot. 202898 del 13/11/2017.
Per i motivi sopra enunciati non si devono riscorrere le graduatorie ma trasformare gli attuali contratti stipulati, fino a nomina dell’avente titolo ai sensi dell’art. 40 della legge 449/97, con data certa di fine servizio, RISPETTANDO LA NATURA CONTRATTUALE DEL POSTO.
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