Supplenze da graduatorie III FASCIA ATA, su due part-time: gli effetti in caso di abbandono di una delle due supplenze (con nomina su avente diritto)
Elena – Buonasera, vi scrivo per avere un chiarimento rispetto alla mia situazione contrattuale.
Ho attualmente all’attivo n.2 contratti come Ass. Amm.va fino ad avente diritto, più precisamente:
– “SCUOLA 1” dal 21/09/2017 per 18h/settimana
– “SCUOLA 2” dal 30/10/2017 per 8h/settimana
Nel momento in cui venisse ufficializzato il termine al 30/06/2018 su tutti i contratti in essere fino ad avente diritto, posso rinunciare alla supplenza da 8h/settimana (tenendo solo quella da 18h) o vado incontro a penale?
La rinuncia eventualmente potrei già formalizzarla ora senza incorrere in penali?
Il clima nella “scuola 2” è abbastanza teso tra le colleghe di ruolo già presenti al mio arrivo, e quelle 8h/settimana pesano come macigni.
Grazie infinite.
di Giovanni Calandrino – Gentilissima Elena, per supplenze conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto, l’abbandono della supplenza comporta la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi tipo di supplenza conferita, sia sulla base delle graduatorie permanenti, sia sulla base degli elenchi provinciali , che delle graduatorie di circolo e di istituto, per l’anno scolastico in corso. Naturalmente bisogna ricordare che la nomina su avente diritto è tale perché conferita sulla base delle precedenti graduatorie, pertanto eventuali comportamenti sanzionabili non producono effetti sulle nuove graduatorie valide per il triennio 2017-2020 (triennio che dovrebbe diventare 2018-21, dopo l’accordo raggiunto con i sindacati sulla proroga di validità delle precedenti graduatorie di circolo e di istituto 2014-17).
Detto ciò, nell’art. 7 del D.M. del 13 dicembre 2000, n. 430, sopra riportato, non vi è nessun accenno ad eventuali altre supplenze già in corso, ma solo della non “possibilità” di poter stipulare nuove supplenze.
Pertanto al titolare, di due contratti part-time, è consentito il licenziamento da un solo contratto e mantenere l’altro, infatti l’abbandono senza giustificato motivo di una delle due supplenze non può avere ripercussioni e/o effetti sull’altra.
Dunque può chiedere le dimissioni delle 8 ore sin da subito, senza alcun effetto sull’altra supplenza
Ho attualmente all’attivo n.2 contratti come Ass. Amm.va fino ad avente diritto, più precisamente:
– “SCUOLA 1” dal 21/09/2017 per 18h/settimana
– “SCUOLA 2” dal 30/10/2017 per 8h/settimana
Nel momento in cui venisse ufficializzato il termine al 30/06/2018 su tutti i contratti in essere fino ad avente diritto, posso rinunciare alla supplenza da 8h/settimana (tenendo solo quella da 18h) o vado incontro a penale?
La rinuncia eventualmente potrei già formalizzarla ora senza incorrere in penali?
Il clima nella “scuola 2” è abbastanza teso tra le colleghe di ruolo già presenti al mio arrivo, e quelle 8h/settimana pesano come macigni.
Grazie infinite.
di Giovanni Calandrino – Gentilissima Elena, per supplenze conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto, l’abbandono della supplenza comporta la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi tipo di supplenza conferita, sia sulla base delle graduatorie permanenti, sia sulla base degli elenchi provinciali , che delle graduatorie di circolo e di istituto, per l’anno scolastico in corso. Naturalmente bisogna ricordare che la nomina su avente diritto è tale perché conferita sulla base delle precedenti graduatorie, pertanto eventuali comportamenti sanzionabili non producono effetti sulle nuove graduatorie valide per il triennio 2017-2020 (triennio che dovrebbe diventare 2018-21, dopo l’accordo raggiunto con i sindacati sulla proroga di validità delle precedenti graduatorie di circolo e di istituto 2014-17).
Detto ciò, nell’art. 7 del D.M. del 13 dicembre 2000, n. 430, sopra riportato, non vi è nessun accenno ad eventuali altre supplenze già in corso, ma solo della non “possibilità” di poter stipulare nuove supplenze.
Pertanto al titolare, di due contratti part-time, è consentito il licenziamento da un solo contratto e mantenere l’altro, infatti l’abbandono senza giustificato motivo di una delle due supplenze non può avere ripercussioni e/o effetti sull’altra.
Dunque può chiedere le dimissioni delle 8 ore sin da subito, senza alcun effetto sull’altra supplenza
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