Maria – Buonasera, sono neoimmessa in ruolo come assistente amministrativo. Per motivi familiari darò le dimissioni a metà dicembre, quindi prima del periodo di prova e quindi per quest’anno verrò depennata dalle graduatorie permanenti. Potrò inserirmi nuovamente nelle graduatorie provinciali permanenti in un futuro? Grazie mille
di Giovanni Calandrino – Gentilissima Maria, innanzitutto le ricordo quali sono i termini di preavviso per la risoluzione del rapporto ai sensi dell’art. 23 del CCNL scuola:
Detto ciò, potrà reinserirsi come personale ATA solo attraverso un nuovo inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia ATA, sempre che sia in possesso dei “Requisiti generali di ammissione” previsti all’art. 3 del D.M. 640 del 30.08.2017.
Solo dopo questo passaggio è possibile reinserirsi nelle graduatorie permanenti, infatti le ricordo che occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere in servizio in qualità di personale ATA a tempo determinato nella scuola statale nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO cui si concorre;
b) il personale che, eventualmente, non sia in servizio all’atto della domanda nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO cui concorre, non perde la qualifica di “personale ATA a tempo determinato della scuola statale”, come sopra precisato, se inserito negli elenchi provinciali per le supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO cui si concorre;
c) il personale che non si trovi nelle condizioni di cui alla precedente lett. a) né nelle condizioni di cui alla precedente lett. b) conserva, ai fini del presente bando, la qualifica di “personale ATA a tempo determinato della scuola statale” se inserito nella terza fascia delle graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze temporanee della medesima provincia e del medesimo profilo di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO cui si concorre
di Giovanni Calandrino – Gentilissima Maria, innanzitutto le ricordo quali sono i termini di preavviso per la risoluzione del rapporto ai sensi dell’art. 23 del CCNL scuola:
- 2 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 5 anni;
- 3 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 10 anni;
- 4 mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre 10 anni.
Detto ciò, potrà reinserirsi come personale ATA solo attraverso un nuovo inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia ATA, sempre che sia in possesso dei “Requisiti generali di ammissione” previsti all’art. 3 del D.M. 640 del 30.08.2017.
Solo dopo questo passaggio è possibile reinserirsi nelle graduatorie permanenti, infatti le ricordo che occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere in servizio in qualità di personale ATA a tempo determinato nella scuola statale nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO cui si concorre;
b) il personale che, eventualmente, non sia in servizio all’atto della domanda nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO cui concorre, non perde la qualifica di “personale ATA a tempo determinato della scuola statale”, come sopra precisato, se inserito negli elenchi provinciali per le supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO cui si concorre;
c) il personale che non si trovi nelle condizioni di cui alla precedente lett. a) né nelle condizioni di cui alla precedente lett. b) conserva, ai fini del presente bando, la qualifica di “personale ATA a tempo determinato della scuola statale” se inserito nella terza fascia delle graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze temporanee della medesima provincia e del medesimo profilo di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO cui si concorre
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