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Supplenze, Uil: norma su limite 36 mesi inapplicabile

Nei giorni scorsi, il ministro Giannini nel corso di un’audizione ha chiarito che il calcolo dei 36 mesi, relativo alle supplenze su posto vacante e disponibile, oltre il quale non è possibile stipulare contratti a tempo determinato, inizia nel corrente anno scolastico, quindi non è retroattivo.
Il suddetto limite, ricordiamolo, è previsto dal comma 131 della legge n. 107/2015:
A decorrere dal 1º settembre 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la  copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi.
Il chiarimento del Ministro è stato quanto mai necessario, considerato che alcuni dirigenti non avevano conferito delle supplenze a precari che avevano già alle spalle 36 mesi di servizio.
Certo sarebbe auspicabile un’apposita nota ministeriale, tuttavia ci “accontentiamo” del chiarimento della Giannini.
Sulla questione è intervenuta anche la Uil Scuola, che definisce ” la precisazione utile ma non risolutiva”, in quanto la problematica si presenterà in tutta la sua gravità tra due anni.
La norma, secondo il sindacato, va modificata perché inapplicabile.
Queste le parole che leggiamo sul sito della Uil:
Si tratta di una precisazione utile ma non risolutiva – secondo la Uil – perché in mancanza di un provvedimento che disciplini complessivamente la materia – il problema del calcolo dei 36 mesi e dell’affidamento delle supplenze si ripresenterà in tutta la sua gravità. E’ la norma che va cambiata perché inapplicabile.
Fonte OrizzonteScuola

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