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36 mesi e supplenze UIL: NON C'È RETROATTIVITÀ DELLA LEGGE


CHIESTI CHIARIMENTI AL MIUR 
                  Direttore Generale
  e, p.c.      Capo di Gabinetto
                  MIUR

Alla scrivente Segreteria nazionale vengono segnalate situazioni di criticità in merito all’applicazione del comma 131 dell’art. 1 della Legge 107/15, in materia di supplenze di tutto il personale scolastico, che sta dando luogo a interpretazioni diverse.
In particolare alcuni ATP, tra cui Genova, non procedono al conferimento delle nomine in attesa di una interpretazione ufficiale del citato comma 131.
La Uil scuola già in sede di confronto sulla nota Miur n. 24306 del 1-9-2016, che ha fornito istruzioni operative sulle supplenze, aveva rappresentato il problema.
Con la presente reitera la richiesta per chiarire in modo definitivo che la norma non ha effetti retroattivi : il conteggio dei 36 mesi decorre dal 1 settembre 2016 e non prevede, nessun conteggio di servizi pregressi.
Resta da definire, in sede politica, la modifica del comma 131, ovvero la sua concreta applicazione, considerato che è implicito che il personale che  totalizza i 36 mesi di contratti a decorrere dal 1.09.2016, ha  diritto alla stabilizzazione e non alla penalizzazione.
Pasquale Proietti
Segretario nazionale

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