Francesco -
Gent.mo vorrei chiederLe: titolare di partita IVA iscritto all'Albo dei Dottori
Commercialisti nel caso di supplenza ATA
a quale legge deve far riferimento affinchè le venga concesso un contratto
part-time, considerato che non potrebbe accettare più del 50% dell'orario di
lavoro??
Grazie
anticipatamente e buona serata
di Giovanni
Calandrino – Gentile Francesco, la principale norma di riferimento oggi è
l'art. 53 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 (testo unico sul pubblico impiego) il
quale riprende l'Art. 58 del D.Lgs. 3.2.1993, n. 29, così come modificato dal
D. Lgs. 31.3.1998, n. 80, nonché il TU 3/1957 e la L. 662/1996. Tale norma, nel
rispetto del principio generale dell'esclusività del rapporto di lavoro
pubblico, disciplina il conferimento e le autorizzazioni degli incarichi
retribuiti ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato e determinato. L'aspettativa per motivi di
famiglia o di studio non fa venire meno il dovere di esclusività che
caratterizza il lavoro alle dipendenza della pubblica amministrazione.
Sono esclusi da
queste limitazioni i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con
prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, per i
quali c'è una possibilità piuttosto ampia di poter svolgere altre attività
lavorative.
La disciplina più specifica, relativa alle incompatibilità
del personale docente, è contenuta essenzialmente nell'art. 508 del D. Lgs.
297/94 (che il D.Lgs n. 165/01 richiama) e nell'art. 33 del Ccnl 2003.
Per il personale Ata,
invece, non essendoci disposizioni specifiche valgono le norme di carattere generale previste per gli altri pubblici
dipendenti e l'art. 57 del Ccnl 2003.
Il dipendente
pubblico è obbligato a prestare il proprio lavoro in maniera esclusiva nei
confronti dell'Amministrazione da cui dipende. A questo principio di
carattere generale fanno eccezione
alcuni regimi speciali (ad esempio la
possibilità per i docenti di esercitare la libera professione) ed il personale in part time con
prestazione lavorativa non superiore al 50%.
Ci sono però altri casi in cui il dipendente pubblico, anche
se a tempo pieno, può svolgere, se autorizzato, dalla propria Amministrazione,
incarichi di tipo diverso.
Le condizioni e i
criteri in base ai quali il dipendente a tempo pieno può essere autorizzato a
svolgere un'altra attività sono:
·
la temporaneità e l'occasionalità dell'incarico.
Sono, quindi, autorizzabili le attività esercitate sporadicamente ed
occasionalmente, anche se eseguite periodicamente e retribuite, qualora per
l'aspetto quantitativo e per la mancanza di abitualità, non diano luogo ad
interferenze con l'impiego;
·
il non conflitto con gli interessi dell'amministrazione
e con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione;
·
la compatibilità dell'impegno lavorativo
derivante dall'incarico con l'attività lavorativa di servizio cui il dipendente
è addetto tale da non pregiudicarne il regolare svolgimento. L'attività deve
essere svolta al di fuori dell'orario di servizio.
In base a tali
criteri sono da considerarsi attività incompatibili:
·
l'esercizio di attività commerciale, industriale
o di tipo professionale che non prevedono uno specifico albo (ad esempio
istruttore di scuola guida);
·
l'impiego alle dipendenze sia di privati che di
enti pubblici;
·
l'incarico in società costituite a fini di
lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina
è riservata allo Stato.
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