di Giovanni
Calandrino – È POSSIBILE VALUTARE UN DIPLOMA OTTENUTO DURANTE IL SERVIZIO
MILITARE come titolo di accesso alle graduatorie di circolo e di istituto di
III fascia ATA?
Tantissime scuole in fase di valutazione e inserimento in
SIDI delle migliaia di domande, ci chiedono di fornire una risposta al quesito.
La circolare del 16 giugno 2011, n. 115431 fornisce
indicazioni sulla valutabilità dei diplomi, attestati e brevetti rilasciati dal
Ministero della difesa ai fini del riconoscimento dei requisiti
tecnico-professionali per lo svolgimento di attività regolamentate.
Il Ministero dell’istruzione - Dipartimento per l’istruzione
- D.G per gli ordinamenti scolastici e per l’autonomia scolastica, con nota
prot. n. 3407 del 19 maggio 2011, ha ribadito quanto già segnalato in precedenti
occasioni, e cioè che, di norma, i brevetti e i titoli rilasciati dal Ministero
della difesa non sono da considerarsi
titoli di studio, in quanto risultano tali solo quelli rilasciati da
istituzioni scolastiche statali e paritarie.
Tuttavia, si precisa che, in attuazione della legge n.
212/1983, è stato emanato il decreto interministeriale del 16 aprile 2009, con
il quale è stata prevista l’equipollenza dei titoli conseguiti al termini di
corsi di formazione generale, professionale e di perfezionamento frequentati
dagli arruolati e dai sottufficiali e quelli rilasciati dagli istituti
professionali.
Si ritiene opportuno riportare, qui di seguito, alcuni
stralci del predetto decreto:
art. 1, c. 1:
«Al personale dei
ruoli marescialli e sergenti delle Forze amiate nonché agli ispettori e
sovrintendenti dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza che abbiano
frequentato e completato con esito favorevole i corsi di formazione generale,
professionale e di specializzazione presso scuole ed istituti di formazione
militari, presso i Reparti di impiego o presso scuole e centri di
specializzazione, qualificazione e aggiornamento professionale anche non
militari, sia in Italia che all’estero è
riconosciuto, a domanda, il corrispondente Diploma di qualifica dei corsi di
studio dell’istruzione professionale, secondo la tabella «A» annessa al
presente decreto.»;
art. 1. c. 3:
«I titoli di studio di
cui al comma 1, sono rilasciati ai sensi e per gli effetti della legge n.
212/1983. Le domande, corredate da specifica attestazione rilasciala
dall’Amministrazione Militare di appartenenza, dovranno essere presentate agli
istituti professionali nei quali è attivata la specializzazione richiesta, che
rilasceranno i relativi diplomi.»;
art. 2, c. 1:
«I diplomi di qualifica
rilasciati ai sensi del presente decreto hanno la stessa natura di titoli di
studio e la medesima validità così come indicalo dall’art. 2 del decreto
ministeriale 14 aprile 1997, n. 250, e consentono l’ammissione al quarto anno
dei corsi di studio di istruzione professionale.».
Pertanto solo in caso di “domanda di equipollenza” con il
corrispondente diploma di qualifica dei corsi di studio dell’istruzione
professionale è possibile valutare i titoli conseguiti al termini di corsi di
formazione generale, professionale e di perfezionamento frequentati dagli
arruolati e dai sottufficiali.
In linea generale (senza domanda di equipollenza) resta
valido che, i brevetti e i titoli rilasciati dal Ministero della difesa non sono da considerarsi titoli di studio,
in quanto risultano tali solo quelli rilasciati da istituzioni scolastiche
statali e paritarie.
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